Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre: i porti d’arma?

22/01/2015 Francoforte, il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa, al termine del consiglio della Banca Centrale Europea, per annunciare l'acquisto di 60 miliardi di Quantitive Easing per rilanciare l'economia dell'Eurozona

Questa volta non è la pandemia Covid 19 (sulla quale sembra essere calata rapidamente una cortina di oblio), bensì la crisi politico-militare tra Russia e Ucraina ad aver determinato la dichiarazione dello Stato di emergenza, proposta dal presidente del consiglio Mario Draghi e approvata dal consiglio dei ministri svoltosi ieri. Lo stato di emergenza è stato determinato fino al 31 dicembre 2022, “saldandosi” per così dire a quello che già era stato disposto fino al 31 marzo 2022 per la situazione dei contagi da Covid 19.

Già i primi lettori ci hanno, giustamente, domandato se a questo punto la proroga dello stato di emergenza implichi, come già è accaduto nel recente passato per le precedenti proroghe già accordate alla situazione emergenziale, un ulteriore slittamento in avanti della proroga di validità dei porti d’arma.

In realtà in questo caso la proroga di validità dei porti d’arma non è così scontata, in quanto la legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha modificato l’articolo 103 comma 2 del decreto legge 18/2020, nel determinare la proroga di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, fa esplicito riferimento alla “data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19”, non a uno stato di emergenza “generico”. Ne consegue che la proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza, non per ragioni di contenimento della pandemia bensì per ragioni politico-militari, si deve ritenere che non comporti automatica proroga dei porti d’arma fino ai 90 giorni successivi. Conseguentemente, se non verranno emanati ulteriori decreti e/o leggi che estendano esplicitamente gli effetti dello stato di emergenza politico-militare alla precedente normativa sull’emergenza Covid, si deve continuare a intendere che la proroga della validità dei porti d’arma scaduti dopo il 31 gennaio 2020 continui a essere il 29 giugno 2022, cioè 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza Covid 19 (attualmente il 31 marzo 2022), salve eventuali ulteriori proroghe specifiche.