Porti d’arma: niente paura!

Con l’emanazione del cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha modificato anche alcuni articoli del Tulps, si rincorrono le voci più fantasiose e allarmistiche, le quali vorrebbero che tutte le licenze di porto d’armi (caccia e tiro a volo comprese) siano state portate a un anno di validità. Per questo, ci corre l’obbligo di precisare che le cose non stanno affatto così

 

Con l’emanazione del cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha modificato anche alcuni articoli del Tulps, si rincorrono le voci più fantasiose e allarmistiche, le quali vorrebbero che tutte le licenze di porto d’armi (caccia e tiro a volo comprese) siano state portate a un anno di validità. Per questo, ci corre l’obbligo di precisare che le cose non stanno affatto così (come già preannunciato su questo sito in tempi non sospetti). L’articolo 13 del decreto 9 febbraio 2012, infatti, porta a tre anni la validità delle licenze di ps, ma nello stesso tempo aggiunge all’articolo 42 del Tulps che “la licenza ha validità annuale”. Ma cosa dice, in effetti, l’articolo 42 del Tulps modificato? Semplicemente che “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale”. Dalla semplice lettura del testo è evidente che se il ministro Monti avesse voluto portare tutte le licenze di porto d’armi a un anno di validità, quantomeno l’ultima frase sarebbe dovuta essere espressa al plurale. Infatti, la licenza non è una, ma sono due, la prima rilasciata dal questore, la seconda dal prefetto, e l’ultimo periodo si riferisce solo ed esclusivamente a quest’ultima. Inoltre, la durata delle licenze di porto di fucile per caccia e Tiro a volo non è determinata dal Tulps, ma da altre leggi, cioè la 323/69 (per il Tiro a volo) e la 157/92 (per la caccia), i cui specifici articoli di legge non sono stati né modificati, né abrogati dal decreto e rimangono, pertanto, perfettamente in vigore.