Perché il carabiniere doveva sparare

Il carabiniere che ha sparato a Napoli aveva una ragione ulteriore per fare fuoco rispetto alla legittima difesa: quale?

C’è una ragione di più per considerare non solo giustificata, ma anche doverosa l’azione del carabiniere che a Napoli ha reagito sparando a una rapina a mano armata, uccidendo il rapinatore sedicenne. Una ragione di più rispetto alla “semplice” legittima difesa, sulla quale dovranno poi confrontarsi i magistrati. Si tratta della fattispecie prevista dall’articolo 53 del codice penale, la quale disciplina il cosiddetto “uso legittimo delle armi”. Nell’articolo 53 del codice penale, in particolare, si prescrive che il pubblico ufficiale (quale appunto è l’appartenente alle forze dell’ordine, anche quando si trova fuori servizio) non sia punibile “al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio” nel momento in cui fa uso delle armi o ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica “quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

La disposizione prevista dall’articolo 53 del codice penale non è alternativa rispetto alla legittima difesa, contemplata dall’articolo 52 del codice penale, o all’adempimento di un dovere (art. 51 codice penale), bensì si aggiunge ai due articoli precedenti, come specificato nel primo comma dell’articolo 53 stesso: “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti”…

Ne consegue che la causa di non punibilità prevista dall’articolo 53 può essere invocata sia che siano stati ritenuti sussistenti i requisiti per la legittima difesa, sia che essi non vengano ritenuti sussistenti. Più di tutto, una lettura rigorosa dell’articolo 53 del codice penale statuisce che il carabiniere non solo avesse la facoltà di intervenire con l’arma d’ordinanza per difendere la propria incolumità, bensì addirittura l’obbligo, previsto dai suoi dovere di pubblico ufficiale, per impedire la consumazione del reato di rapina a mano armata. E a nulla rileva, sul punto, che la vittima della rapina fosse egli stesso.