Nuova circolare, nuovi balzelli

Il ministero degli Interni è vittima evidentemente di una vera e propria “febbre da circolari” in materia di armi

Il ministero degli Interni è vittima evidentemente di una vera e propria “febbre da circolari” in materia di armi. Ancor prima di emanare la circolare del ministro Pisanu del 9 maggio e la circolare esplicativa del 20 maggio, il ministero ha emanato, il 17 aprile, un’altra “perla” per gli appassionati: in sostanza, viene introdotto l’obbligo di apporre la marca da bollo per le richieste di Nulla osta, sul Nulla osta stesso, sulla Carta europea di armi da fuoco e sui decreti di iscrizione e rifiuto di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Signor ministro, ci scusi, ha dimenticato di chiedere l’apposizione della marca da bollo su ogni singola munizione e anche sulla fronte di ogni appassionato… 557.B/7965-10100.A(1)1. Si comunica che con risoluzione n°81/E dell’1 aprile 2003, l’agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, ha fornito risposta, nei termini che di seguito si riassumono, a una istanza di interpello formulata da questo dicastero, volta a conoscere il trattamento ai fini dell’imposta di bollo dei seguenti documenti: nulla osta all’acquisto di armi o materie esplodenti rilasciato dal questore, ai sensi degli artt. 35 e 55 Tulps; carta europea d’arma da fuoco, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 527; decreto di iscrizione o di rifiuto d’iscrizione di un’ arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, notificato ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Dm 16 agosto 1977. Con riferimento al nulla osta acquisto armi e materie esplodenti è stato evidenziato che, a seguito dell’ entrata in vigore del Dpr 29 settembre 1973, n° 601, non trovano più applicazione le “disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso… omissis”. Deve ritenersi, pertanto, superata la disposizione degli artt. 35 e 55 del citato Tu, nella parte in cui si esenta il nulla osta da ogni tributo e si prevede che la domanda è redatta in carta libera. Conseguentemente il nulla osta è assoggettabile all’imposta di bollo, nella misura di euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al Dpr n° 642 del 1972, trattandosi di “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato”. Anche la domanda intesa a ottenere il rilascio del nulla osta è soggetta all’imposta di bollo, nella misura di euro 10,33 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 3 del citato Dpr. Per quanto concerne la carta europea d’arma da fuoco, l’agenzia delle entrate ha ritenuto che seppure il relativo rilascio non rivesta carattere di discrezionalità, connotato tipico delle autorizzazioni di polizia, la stessa sia da configurarsi come un documento necessario per movimentare le armi ivi scritte in ambito comunitario. Da ciò ne consegue la relativa assoggettabilità all’imposta di bollo, sia dell’istanza sia dei titolo stesso, ai sensi dei richiamati artt. 3 e 4 della tariffa allegata al Dpr n° 642 del 1972. Infine, in merito al decreto d’iscrizione o di rifiuto d’iscrizione di un’arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, si è ritenuto che la relativa notifica all’interessato, seppur “esatto adempimento di un obbligo procedurale”, si configuri come atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte e, pertanto, la copia dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto,consegnata per notifica all’interessato, sia soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 4 della suddetta tariffa “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato (…) rilasciati anche in estratto o in copia conforme all’originale…”. Ciò premesso, le Ss.Ll sono invitate a richiedere, per i suddetti documenti e provvedimenti, dalla data di ricevimento della presente, il tributo fiscale nei termini suesposti, nonché a dare la massima diffusione della presente circolare nei modi ritenuti più opportuni. Si rappresenta, per completezza, che la risoluzione in argomento è consultabile sul sito Internet www.agenziaentrate.it e che si è provveduto ad aggiornare, la relativa modulistica disponibile sul sito www.poliziadistato.it.