L’erosione di sovranità, ceduta per i soliti 30 denari (questa volta ovviamente rateizzati secondo un modellò finanziario che si è fatto guinzaglio), non si limita a imporre di adeguare un sistema giuridico statale alle regole europee, sempre meno comprensibili e sempre più puramente punitive.
Diventa, soprattutto nei confronti dell’Italia, vera e propria tirata d’orecchi, cazziatone a scena aperta per deridere, denigrare e far sembrare sempre inadeguato un popolo che, in fin dei conti, a chinare del tutto il capo proprio ancora non ce la fa. E allora va sanzionato e additato come cattivo esempio, di modo non solo da creare frattura con gli altri popoli, ma addirittura al suo stesso interno, corrodendone un senso identitario (chi sono? da dove vengo? dove vado?) con gli strumenti più potenti: dividi e impera, giudizio e sensi di colpa.
L’Europa fa bene, perché sa che, altrimenti, questa vecchia accozzaglia di artisti, pensatori, artigiani, inventori, lavoratori e scienziati, non la sottometti più.
In questo solco interpretativo sembra porsi la sentenza Cedu sul caso Magherini.
La sentenza
In sintesi: Riccardo Magherini la notte del 3 marzo 2014, in stato di intossicazione acuta da cocaina, aveva afferrato per il collo un tassista, malmenato un passante e danneggiato proprietà private, costringendo alcuni cittadini a chiamare aiuto.
I carabinieri intervenuti lo avevano immobilizzato in posizione prona per circa 20 minuti, di fatto sino all’arrivo di un’ambulanza che, però, al suo arrivo ne constatava il decesso per arresto cardiaco.
Gli operanti venivano assolti in Italia da qualsiasi ipotesi di responsabilità per la morte di Magherini e ora la Cedu (Corte europea per i diritti dell’uomo) riesamina la vicenda stabilendo che:
- secondo perizia medica, la morte sarebbe stata causata da una combinazione di fattori tra i quali “l’intossicazione acuta da cocaina, lo stress causato dalla sua immobilizzazione, i tentativi di liberarsi e la posizione prona in cui era stato tenuto“;
- lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c’era “l’assoluta necessità” di mantenere Magherini immobilizzato a terra;
- le “linee guida in vigore all’epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita“;
- “mancava la formazione degli agenti delle forze dell’ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell’impiego di tecniche di immobilizzazione“;
- lo Stato italiano dovrà versare ai familiari 140 mila euro per danni morali.
Lo studio degli incidenti
In ambito sicurezza, lo studio degli incidenti rappresenta uno tra gli strumenti più efficaci per individuare nuove contromisure e necessari adeguamenti affinché, per il futuro, si riducano la probabilità che lo stesso tipo di incidente si possa verificare e, nel caso, si riduca anche la gravità delle conseguenze.
Mai l’analista si permette di esprimere giudizi su persone e comportamenti, limitandosi esclusivamente a comprendere l’accaduto, le cause dell’incidente e individuare, appunto, correttivi.
Legittimità di un comportamento
Quando si compie l’esercizio di valutare la legittimità di un comportamento umano, di fatto si compie un’operazione tecnicamente semplice che consiste nel verificare la coincidenza tra un fatto della vita umana e un fatto previsto in via generale e astratta da una norma.
Se una norma, quindi, vieta un determinato comportamento, l’operazione da compiere è quella di ricostruire il comportamento umano in questione, sovrapporlo a quello previsto dalla norma e poi verificare se coincidono.
Sorge un primo interrogativo. Quando un decisore si trovi a dover decidere in un ambito profondamente tecnico è solito rivolgersi a un esperto della materia, particolarmente perito, affinché gli chiarisca un aspetto specifico che solo una particolare disciplina può spiegare: è il caso, per esempio, del mondo della balistica.
Come mai, invece, quando si tratta di dover comprendere (per poi giudicare) un comportamento umano nessun giudicante ha mai interpellato un esperto in neuroscienze o scienze comportamentali?
Solo perché egli stesso (giudicante) appartiene al genere umano presume di conoscere ogni dinamica dell’animo e delle umane percezioni, delle umane sensazioni ed emozioni (che, sempre, dirigono il comportamento), degli schemi mentali che un individuo possiede e sui quali fonda la lettura del mondo in cui è immerso (la sua “mappa del territorio”), del funzionamento dei processi decisionali nei momenti critici, delle umane paure, della fisiologia degli stati di stress e così via?
Certamente no. Infatti, nessun processo nazionale, che pure ha fasi lunghe e articolate ed elementi di prova che piovono da ogni parte, si è mai scomodato a ricostruire le percezioni e i processi decisionali alla base del comportamento che si sta giudicando.
E a Strasburgo? Quale ricostruzione del fatto/comportamento hanno operato? E con quale norma lo hanno messo a confronto?
Condizioni psico-fisiche e pericolosità
Pur senza comprendere su quali basi, a Strasburgo hanno stabilito che il povero Magherini:
- è deceduto per arresto cardiaco, in condizioni di intossicazione acuta da cocaina. È appena il caso di notare che la cocaina è sostanza cardiotossica che causa, tra l’altro, “ipertensione arteriosa, tachicardia, vari tipi di aritmie, cardiomiopatie, insufficienza ventricolare sinistra, dissezione aortica, arteriti, cardiopatia ischemica, endocarditi, miocarditi, ipertensione polmonare, ictus e morte improvvisa“ (https://salentomedico.com/patologie-cardiache-associate-alluso-di-cocaina/);
- in quel momento era dichiaratamente molesto e pericoloso e come tale necessitante di contenimento coattivo delle sue azioni, avendo già danneggiato cose e aggredito persone;
- una volta contenuto in posizione prona, ha proseguito in tentativi di liberarsi, che ben possiamo immaginarci come scomposti oltre che illegittimi e vani, determinando presumibilmente un ulteriore sforzo cardiaco prolungato e intenso.
Può quello sforzo aver compromesso il cuore di Magherini fino a generare uno stato incompatibile con l’evento vita? Potevano gli agenti tenerlo così immobilizzato fino all’arrivo dell’ambulanza? Quali alternative avevano? Procediamo con ordine.
Quale tecnica e quale dispositivo: il force continuum
È ovvio come un Paese che debba garantire la sicurezza della generalità dei cittadini debba altresì munire gli operatori dei poteri necessari a garantire sicurezza effettiva, anche vincendo la resistenza di chi, per la sicurezza altrui, rappresenta un pericolo.
È altrettanto ovvio, poi, che nell‘esercizio di questi poteri gli operatori della sicurezza debbano impiegare le tecniche e i dispositivi che, a parità di efficacia, rispettino più possibile l’essere umano la cui resistenza devono vincere o la cui pericolosità devono contenere.
Si tratta, né più né meno, che del concetto di force continuum, che sintetizza la necessità di adeguare l’uso della forza alle concrete esigenze di sicurezza del contesto.
Non è questo il contesto per approfondire quanto sia complesso formarsi in tempo reale un’idea precisa di quanto stia accadendo e poter così scegliere la risposta meglio proporzionata, complessità che comunque va sempre ricordata, ricordandosi però che gli operanti in questione di certo non disponevano di mezzi di contenimento diversi né della possibilità di sedare il soggetto.
È il contesto giusto, però, per chiedersi quale sia il fondamento giuridico del potere degli operatori della sicurezza pubblica di esercitare, di fatto, le loro professioni.
Operatività: poteri e presupposti giuridici
Le professioni della sicurezza sono fatte senz’altro di tanta prevenzione ma anche, per loro natura, di gestione dell’emergenza.
Nel dover gestire un’emergenza di security, l’operatore può trovarsi a violare in due direzioni alcuni principi comuni a un moderno stato di diritto, almeno per come descritto nei manuali:
- causare danni a cose e persone
- limitare la libertà personale altrui.
Con che diritto? Con i poteri che lo stesso ordinamento conferisce loro, seppur in casi di necessità e urgenza, proprio perché, altrimenti, non potrebbero tutelare l’incolumità e più in generale i diritti della collettività.
Insomma, conferendo loro i poteri necessari a comprimere i diritti di un singolo, temporaneamente e nei limiti di necessità, per tutelare quelli di tutti gli altri appartenenti alla comunità.
In particolare, giusto per fornire qualche dato macroscopico, l’art 52 e 53 del codice penale prevedono che non sia punibile chiunque agisca per legittima difesa ed il pubblico ufficiale che sia stato costretto a fare uso delle armi o di altri strumenti di coazione fisica.
Certo, i presupposti stabiliti da queste due norme sono assolutamente rigidi: primi fra essi, i concetti assoluti di proporzionalità e necessità di impego di una determinata tecnica o dispositivo.
La proporzionalità e la necessità
In via generale, quando un approccio può dirsi proporzionato e necessario? Semplice:
- quando c’è proporzione tra i beni giuridici esposti a rischio da ambo i lati (se tu metti a rischio il mio bene “patrimonio” io non posso esporre a rischio il tuo bene “vita”)
- quando la risposta “difensiva” rappresenta l’alternativa meno dannosa.
Ecco che, tenendo a mente questi presupposti, gli operatori della sicurezza devono poter lavorare senza paura di ripercussioni personali.
Contenere un soggetto non collaborativo
Qualche decennio fa, il mantra delle tecniche di controllo di un soggetto non collaborativo era rappresentato da tutto ciò che è manipolatorio, come le leve articolari.
Il solo concetto di colpire veniva demonizzato, così come del resto veniva demonizzata anche solo l’idea di trovarsi a dover far uso dell’arma da fuoco. Si pretendeva, dunque, di contenere un soggetto senza inoculazione di dolore.
In effetti, quando la collettività viveva ancora freni, rispetto e timore per l’autorità, quando gli operatori si fossero trovati a dover contenere un soggetto scomposto senza però che questo portasse una vera e propria aggressione, quando vi era svantaggio numerico nel rapporto operatori/soggetto unruly, insomma, quando non vi era una piena resistenza da vincere, ecco che tutte le risposte soft avevano anche qualche probabilità di funzionare.
In qualche modo, si può dire che la valutazione del rischio medio di qualche decennio fa poteva anche arrivare a far tollerare una visione simile, l’importante era non trovarsi personalmente in uno scenario che si discostasse da quella valutazione e quelle linee guida…
E ora? La società che si poteva “gestire con il morbido”, se mai è esistita, non c’è più.
È sempre stato impensabile poter controllare un soggetto aggressivo e irrazionale (alterato da stupefacenti) senza una macroscopica maggioranza numerica e senza inoculare dolore, ma ora sarebbe proprio un approccio suicida. Provare per credere.
E ora cosa stiamo commentando? Stiamo commentando la triste resa del cuore di un soggetto intossicato, controllato a terra e che compie autonomamente ogni sforzo cardiaco per provare a vincere il contenimento degli operanti.
Giudizio tecnico-operativo quello della Cedu? No, giudizio puramente politico.
Senza paura
Per troppi decenni l’approccio degli operanti è stato condizionato dallo spauracchio di eventuali responsabilità personali conseguenti al proprio intervento, spauracchio ventilato dalle stesse dinamiche di casa nostra.
Negli ultimi anni, qualche rigurgito delle stesse dinamiche è arrivato fino a intimidire gli operatori anche nell’uso di armi meno letali, come Taser, che prima viene fornito agli agenti da un’amministrazione ma poi, in caso di impiego da parte loro, vede un’altra amministrazione sempre pronta a sanzionare a titolo personale.
Ora che gli agenti si stavano liberando le mani e la coscienza, riprendendosi almeno un pezzettino della possibilità di tutelare sé e gli altri, arriva la Cedu a instillare paura, non nel singolo ma nelle istituzioni e quindi, a cascata, di nuovo sul singolo.
Certo, chiamati a rispondere di precise responsabilità, un uomo ben può dichiarare di non aver ricevuto dal datore di lavoro le istruzioni più adeguate e il datore potrà dire di avere, nel frattempo, adottato linee-guida più adeguate.
Ma la domanda è un’altra: più adeguate secondo chi? Secondo quale ordinamento giuridico? Secondo quali criteri di valutazione tecnico-operativa e giuridica? Perché da Strasburgo, mentre dichiarano di non poter adottare provvedimenti nei confronti degli operanti poiché assolti penalmente in Italia, sanzionano lo Stato nel merito della questione.
L’unica nota positiva, se si vuole vedere il bicchiere comunque mezzo pieno, è che i 140 mila euro non dovranno pagarli di tasca gli operanti.
Sarebbe ora, però, che lo Stato recuperasse dignità e autonomia, senza pretenderle dai suoi appartenenti, perché le paure dei genitori, gira e rigira, si ripercuotono inevitabilmente sui figli.




