Legge europea e 9×19: il ministero pubblica la circolare esplicativa

Con circolare 557/PAS/U/001522/10900(27)9 del 4 febbraio 2022, il ministero dell’Interno ha inteso fornire le prime indicazioni alle questure e prefetture rispetto alle novità legislative introdotte con la cosiddetta “legge europea 2019-2020” (legge n. 238 del 28 dicembre 2021, entrata in vigore lo scorso 1° febbraio).

La circolare intende fornire, come esplicitamente indicato, i “primi orientamenti” sulle novità apportate alla normativa in materia di armi dalla legge 238, precisando che sono “suscettibili di essere in seguito arricchiti alla luce delle eventuali tematiche che dovessero man mano emergere”.

Con particolare riferimento alla novità prevista per le armi corte in calibro 9×19 mm, la circolare precisa che “La modifica sopprime all’art. 2, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 la previsione che vietava la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum. Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono oggi richiedere al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia di sottoporre le cennate armi corte in calibro 9×19 alla verifica finalizzata all’attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all’immissione nel mercato, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 23, comma 12-sexidecies, del D.L. 6 luglio 2021, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135”.

Relativamente invece alla questione delle munizioni in 9×19 mm, la circolare sottolinea che “Le munizioni contraddistinte dal cennato “marchio Nato” o in un’altra marcatura idonea ad individuarne la destinazione alle forze armate o ai corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla normativa in materia di munizioni per armi da guerra; di contro, le munizioni che non recano i predetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni”.

Gli strumenti di segnalazione, d’allarme e per autodifesa
La circolare fornisce indicazioni anche sulla questione degli strumenti per segnalazione, d’allarme e per autodifesa, che secondo quanto previsto dalla legge n. 238 dovranno, se muniti di camera di cartuccia, essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato alla direttiva di esecuzione n. 2019/69/Ue. Per la verità la circolare non dissipa le perplessità interpretative relative allo status giuridico delle lanciarazzi in quanto tali, visto che la premessa (secondo quanto previsto dall’articolo 2, quinto comma della legge 110/75), è che “non sono armi… quando il loro impiego è prescritto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero quando sono detenuti o portati per essere utilizzati come mezzi di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile”.

La circolare specifica infatti solo che “i predetti strumenti muniti di camera di cartuccia devono essere conformi alle specifiche tecniche recate dall’allegato alla direttiva di esecuzione n. 2019/69/Ue. La conformità, infatti, a tali specifiche costituisce condicio sine qua non perché possa essere esclusa la qualità di arma per gli “strumenti” in parola”.

Da quanto esposto, non si capisce se la conformità di detti strumenti li renda “non armi” anche quando non vengono utilizzati per soccorso, salvataggio o protezione civile (quindi, per esempio, se venissero usati la sera di capodanno per la proiezione di artifizi pirotecnici a scopo meramente ludico) o se, addirittura, la circolare intenda che possano considerarsi “non armi” solo gli strumenti conformi al regolamento tecnico europeo e gli altri strumenti invece debbano considerarsi armi anche quando impiegati per soccorso e protezione civile (cosa che andrebbe contro l’esplicita previsione della legge).

È auspicabile che la questione specifica degli strumenti per segnalazione venga affrontata in modo maggiormente approfondito, stante anche l’evidente assenza di chiarezza della legge n. 238 in sé, sulla materia.

Il testo integrale della circolare lo potete trovare QUI.