La legge sul patrimonio storico della grande guerra

La legge 78/01, promulgata il 7 marzo 2001 e pubblicata nella gazzetta ufficiale n°75 del 30 marzo 2001, relativa alla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale

La legge 78/01, promulgata il 7 marzo 2001 e pubblicata nella gazzetta ufficiale n°75 del 30 marzo 2001, relativa alla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, ha scatenato un putiferio infernale tra i collezionisti di militaria, gettando nel panico più completo l’intera categoria. Questo anche a causa dell’originaria formulazione del testo, che prevedeva all’articolo nove, primo comma, che i reperti mobili e i cimeli ritrovati sul fronte terrestre della prima guerra mondiale fossero, a partire dall’entrata in vigore della legge, di esclusiva proprietà dello Stato. Fortunatamente, grazie anche alle proposte e alle proteste degli appassionati pervenute al parlamento, il testo definitivo ha soppresso questa disposizione liberticida, sostituendola con un testo che, però, è ancora ben lungi dal calmare le acque nel settore degli studiosi del periodo 1915-18: “chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza”. Si tratta di capire, a questo punto, che cosa cambierà per i collezionisti e i cosiddetti “recuperanti” che, ormai da anni, setacciano assiduamente le zone che furono teatro degli scontri in cerca di testimonianze della battaglia e della vita quotidiana dei soldati. Da parte nostra, abbiamo cercato di saperne di più contattando il parlamentare che maggiormente ha seguito l’iter della legge, essendone stato il relatore: il senatore di Forza Italia Franco Asciutti (vedi foto). Abbiamo, in particolare, chiesto al senatore quali saranno le modalità di applicazione pratica della legge, soprattutto relativamente al concetto di “reperti di notevole valore storico o documentario”. In pratica, saranno tenuti a fare la comunicazione al sindaco tutti coloro i quali si trovano in possesso anche solo di un berretto, di un elmetto, di un bottone? «Lo spirito della norma» ha risposto Franco Asciutti, «è teso alla tutela del patrimonio storico del periodo considerato, non alla persecuzione degli appassionati: per questo motivo, i collezionisti di militaria non hanno alcun obbligo di denunciare, per esempio, le divise, gli elmetti e più in generale i residuati bellici, ma soltanto quei beni che abbiano una particolare importanza storica, come le fototeche, le raccolte di documenti di particolare valore, monumenti, e così via. Il tutto al solo scopo di consentirne il restauro e lo studio. A tal fine, unitamente al testo della legge è stato approvato un ordine del giorno, che impegna il ministro per i Beni e le Attività culturali a emanare un regolamento che definisca le modalità applicative della legge sotto ben precise condizioni, che servano a definire nel dettaglio quali cimeli debbano essere considerati “di notevole valore”, consentendo comunque, anche nel caso di collezioni importanti, la presentazione di dichiarazioni riassuntive, senza dover elencare puntigliosamente ogni singolo reperto». La cosa a nostro avviso più importante, contenuta in questo documento allegato alla legge, è il valore del collezionismo privato, a cui viene riconosciuto il ruolo «essenziale nella conservazione dei reperti mobili e cimeli di cui all’ articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione». Un ruolo che è ribadito nelle prescrizioni che il ministro dovrà seguire, tra le quali figura l’impegno a «valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell’ opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale». La ricezione delle istanze qualificate degli appassionati, quindi, ha trasformato una grave minaccia in uno strumento che, se e quando sarà emanato il regolamento (speriamo non faccia la fine di quello sull’aria compressa!) potrà, invece, essere utilizzato a difesa del collezionismo di settore. Il testo dell’ordine del giorno approvato con il Ddl 4447-4813-4832-B La 7a Commissione permanente del Senato, nell’approvare in sede deliberante il disegno di legge n° 4447-4813-4832-B, recante “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, considerato che: – tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale; – la nuova disciplina introduce forme di tutela “leggera” rispetto a quella vigente per i beni culturali pleno iure; – la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati – singoli e associati – quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione; – il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei “reperti mobili e cimeli” di cui all’articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione; – l’introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l’attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all’obiettivo perseguito di una maggiore tutela; impegna il Ministro, nel definire le modalità applicative della legge a: 1. dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti “di notevole valore storico o documentario”; 2. in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tuffi i futuri interventi di manutenzione sull’intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b); 3. per l’attuazione dell’articolo 9, comma 1, escludere l’obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario. La Commissione impegna inoltre il Ministro: 1. a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell’opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale; 2. ad assumere le opportune intese con le altre amministrazioni dello Stato e segnatamente con la Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che hanno perduto interesse per l’amministrazione titolare ma hanno assunto rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica. La Commissione 7 – Senato –