La detenzione di munizioni: acquisto, trasporto, detenzione, vita, morte e miracoli

Un piccolo “prontuario” per risolvere i dubbi degli appassionati su tutte le questioni inerenti il possesso di munizioni La normativa sulle munizioni è, purtroppo, piuttosto antica e anch’essa frutto di numerose sovrapposizioni legislative. Non è sempre facile, quindi, capire cosa è possibile fare e cosa no, specialmente se si affrontano i casi “limite”. Ecco un piccolo “prontuario” che ha lo scopo di risolvere alcuni dei più frequenti dilemmi degli appassionati nel modo più prudente possibile, allo scopo di evitare futuri problemi…
Per acquistare le munizioni occorre un titolo valido di ps: nulla osta oppure porto d’armi (caccia, difesa personale, Tiro a volo). L’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps consente di detenere fino a un massimo di 200 colpi per pistola o rivoltella e fino a 1.500 cartucce per fucile da caccia. Inoltre, la stessa norma consente la detenzione fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo per la ricarica domestica. Le munizioni a palla devono essere denunciate tutte, anche nel caso in cui se ne detenga una sola. Fanno eccezione a questa regola le cartucce a pallini per fucile da caccia: secondo l’articolo 26 della legge 110/75 consente di detenerne fino a 1.000 senza obbligo di denuncia. Attenzione, però: questa deroga prevede come condizione che il proprietario sia “in possesso di armi regolarmente denunziate” e, comunque, le 1.000 cartucce a pallini entrano sempre nel totale delle 1.500 detenibili. Quindi, per esempio, se si detengono 800 cartucce a pallini (non denunciate), si potranno contestualmente detenere fino a 700 cartucce a palla (denunciate) per fucile da caccia. Anche per le cartucce per pistola, i quantitativi di cui si parla sono complessivi: per esempio, se si detengono quattro pistole (magari tre comuni da sparo e una sportiva) in quattro calibri diversi, potranno essere in tutto detenute 200 cartucce, quindi 50 per ciascun calibro, oppure 100 di un calibro, 50 di altri due calibri e 0 del quarto calibro, oppure 200 cartucce di un solo calibro e 0 degli altri tre e così via.
Attenzione a un particolare che può sembrare secondario, ma in realtà non lo è: il limite dei 200 e 1.500 colpi non si riferisce alle munizioni denunciate, ma a quelle detenute. Esempio: se un tiratore ha 200 cartucce in denuncia e quelle 200 cartucce sono fisicamente presenti nel suo armadio blindato, non può (per esempio) ricaricarne altre 50, o 100, o 200 perché “tanto le sparo prima delle 72 ore e non le devo denunciare”. Così facendo, infatti, supererà il limite delle 200 cartucce detenute e quindi, nel caso in cui si verifichi un controllo a casa proprio in quel momento, potrà essere sanzionato.
Molti dubbi degli appassionati si concentrano sulle munizioni a pallettoni. Sono da denunciare? Oppure no? La risposta al quesito è molto semplice: la legge non dà alcuna definizione di “pallettoni”, quindi che siano grandi oppure piccoli, sempre pallini sono. Ne consegue che possono essere detenuti fino a 1.000 esemplari senza obbligo di denuncia e fino a 1.500 cartucce con denuncia.
L’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps consente la detenzione di un numero illimitato di bossoli innescati e micce di sicurezza. Ne consegue che la detenzione sia di bossoli innescati, sia di inneschi sfusi è consentita in quantità illimitata e per entrambi non è previsto alcun obbligo di denuncia.
Altra questione lungamente dibattuta è come si denunciano le munizioni: un tempo, infatti, questure e commissariati consentivano di mettere in denuncia la dicitura “munizioni nei quantitativi consentiti dalla legge”, ma oggi molti organi periferici di ps obbligano invece a denunciare il quantitativo preciso di ciascun calibro. Ma gli organi di ps più “pignoli”, possono chiedere queste precisazioni? In realtà sì, perché l’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps stabilisce che la denuncia debba contenere “indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti”.
E se le munizioni che si denunciarono a suo tempo, vengono sparate? In tal caso, non è necessario andare immediatamente a rifare la denuncia togliendo dal totale detenuto le munizioni sparate, e allo stesso modo non è necessario tornare a fare la denuncia se, dopo aver sparato 50 cartucce, se ne comprano altrettante dello stesso calibro (cosiddetto reintegro). A chiarire questo punto è stata la circolare 557/PAS.10611-10171.(1) emanata dal ministero dell’Interno il 7 agosto 2006. Lo stesso discorso vale, per esempio, per la polvere da sparo: se si ha in denuncia (ipotesi) due chilogrammi di polvere, questi due chilogrammi vengono completamente consumati e poi si comprano altri due chilogrammi, non è necessario andare a denunciare quest’ultimo acquisto, perché è un reintegro di quanto a suo tempo già dichiarato.
Ma quando un calibro è da considerarsi “per fucile da caccia”? La definizione si ricava dall’articolo 13 della legge quadro sulla caccia 157/92, che tra i mezzi consentiti per la caccia dice: “L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40”. Per quanto riguarda le cartucce per fucile a pallini, quindi, sono “per fucile da caccia” tutti i calibri più piccoli del 12, quindi 20, 24, 28, 32, 36, 9 Flobert, 8 Cf e così via, tranne il 6 mm Flobert che non è più considerato da caccia dopo l’approvazione della legge “antiterrorismo” n. 43 del 2015. Per quanto riguarda i calibri per carabina, invece, il decreto legislativo 204 del 2010 ha stabilito che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40”.
Quindi, per parlare in parole povere, se il bossolo ha un calibro alla bocca di 5,6 mm, il bossolo deve essere lungo almento 40 mm. Se invece il calibro è superiore a 5,6 mm, il bossolo può anche essere più corto di 40 mm (per esempio, quindi, il 7,62×39 è calibro “per fucile da caccia”). Ma, a questo punto, anche moltissimi calibri nati per pistola e utilizzati in carabine sono “da caccia”, come per esempio il 9×21. In questo particolare caso, sempre il decreto 204 del 2010 stabilisce che “Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche”. Un problema spinoso che si pone, leggendo la lettera dell’articolo 97 del regolamento al Tulps, è quando si intendono acquistare munizioni per arma lunga, che non sia però utilizzabile a caccia secondo l’articolo 13 della legge 157/92. In pratica, cioè, quando si vogliono denunciare munizioni che sono sì per “fucile”, ma non per “fucile da caccia”. Per il caso più classico, cioè il .22 long rifle, essendo il calibro utilizzato anche in armi corte la soluzione è che si possano acquistare fino a 200 cartucce. Il problema si pone per altri calibri non da caccia, utilizzati solo in armi lunghe, come possono (per esempio) essere il .204 Ruger, il 5,45×39 mm, il .17 Remington eccetera. In tal caso, la legge tace: la prassi di molte questure è quella di consentire comunque la detenzione fino a un massimo di 200 esemplari, ma è evidente che c’è un buco legislativo.
La stessa norma che regola la detenzione delle munizioni (articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps) disciplina anche il trasporto: quindi, se non si dispone della specifica licenza del prefetto, non è possibile trasportare più di 200 munizioni per pistola e 1.500 cartucce per carabina. La questione sembra trascurabile, e in linea di principio lo è, ma diventa invece importante quando (esempio) su una stessa automobile ci siano due, tre o quattro amici che stanno andando alla stessa gara di tiro. Attenzione, in tal caso il limite di trasporto è sempre di 200 colpi, ma complessivi! Quindi, non è possibile per ciascuno degli occupanti dell’auto trasportare 200 cartucce a testa (o 1.500 per fucile da caccia). Questo, ribadiamo, volendo seguire una interpretazione prudenziale che rispetti la lettera della legge. Allo stesso modo, poiché la legge dice "possono tenersi in deposito…", nel caso in cui in uno stesso appartamento vivano più persone in possesso di porto d'armi, il limite complessivo di polvere e munizioni detenibili è comunque sempre di 200, 1.500 e 5 chilogrammi. Un altro tema dibattutissimo dagli appassionati: se un soggetto acquista in armeria un certo quantitativo di cartucce e lo consuma entro le 72 ore, lo deve comunque denunciare? La risposta è no: la denuncia serve per evidenziare il quantitativo di munizioni effettivamente detenuto, non ha senso alcuno denunciare munizioni che non si detengono già più perché consumate il giorno stesso. Solo nel momento in cui tra l’acquisto e il consumo decorrono più di 72 ore, sorge l’obbligo della denuncia. Anche in tal caso conviene, comunque, prudenzialmente non superare il limite complessivo dato dalla somma tra le munizioni acquistate “pronto sparo” e quelle effettivamente detenute in casa propria. Solo se le munizioni sono acquistate dentro il Tsn (e quindi si è obbligati al consumo immediato), non ha alcuna importanza il quantitativo già detenuto in casa.
L’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps prevede che se si vogliono superare i limiti di detenzione di 200 e 1.500 cartucce, sia necessario richiedere una apposita licenza al prefetto. Il ministero dell’Interno, con circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ha chiarito che se la licenza riguarda fino a 1.500 cartucce per arma corta, è possibile farsi concedere la licenza senza dover predisporre particolari adeguamenti dei locali. È opportuno ricordare che tale licenza consente la detenzione fino a 1.500 cartucce per pistola in aggiunta alle 200 già normalmente detenibili, per un totale di 1.700 cartucce. Due anni dopo, con circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006, il ministero dell’Interno ha chiarito che i possessori di licenza prefettizia, seppur autorizzati alla detenzione di fino a 1.500 cartucce in aggiunta alle normali 200, possono però trasportarne solo fino a un massimo di 600 alla volta. Con circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007, infine, il ministero ha chiarito quali categorie di appassionati possano essere autorizzati al rilascio della licenza suddetta: in pratica chi pratichi l’attività agonistica, gli istruttori di tiro, i periti balistici ed eventualmente i collezionisti di munizioni.