La circolare sul maneggio delle armi

Lo scorso 4 giugno, il ministero dell’Interno è intervenuto sull’autocertificazione dell’idoneità al maneggio armi, prevista dalla legge 183/11, con la circolare che riportiamo in allegato. In sostanza, la circolare ribadisce quanto già avevamo a suo tempo esposto sulle pagine di Armi e Tiro (aprile 2014), chiarendo cioé che…

Lo scorso 4 giugno, il ministero dell'Interno è intervenuto sull'autocertificazione dell'idoneità al maneggio armi, prevista dalla legge 183/11, con la circolare che riportiamo in allegato. In sostanza, la circolare ribadisce quanto già avevamo a suo tempo esposto sulle pagine di Armi e Tiro (aprile 2014), chiarendo cioé che "…È da ritenere che i certificati di abilitazione siano una species del più ampio genus dei certificati e pertanto anche ad essi si applichi la disciplina generale in materia, che prevede – nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori eli pubblici servizi – la loro sostituzione con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, come si desume dall'analisi della lettera n), del comma l), dell'art. 46, che contempla i corsi di abilitazione  tra i certificati che possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni”. La stessa cosa, per le attestazioni di frequenza dei corsi di tiro per i soci obbligati, denominate “patentini”.  Due cose, però, si possono osservare: la prima è che si tratta, a ben vedere, di una circolare ridondante, perché la legge 183/11 è già sufficientemente chiara sul punto; la seconda è che, nella sua inutilità, contiene comunque imprecisioni. La prima di queste è indubbiamente la presunzione che il certificato di abilitazione debba essere, comunque, in ogni caso rilasciato al richiedente, mentre il rilascio in realtà è a volontà del richiedente (l'importante è aver superato il corso di idoneità, non è affatto necessario disporre di un documento cartaceo che lo comprovi perché per la pubblica amministrazione basta l'autocertificazione e le eventuali verifiche dovranno essere svolte presso il Tsn, che deve tenere la relativa documentazione); la seconda è che nei moduli precompilati allegati per l'autocertificazione, si fa riferimento alla necessità di precisare la data di iscrizione al Tsn e il "numero di annotazione sul registro" di tale iscrizione: oneri non previsti da alcuna disposizione, l'unica cosa che bisogna eventualmente dichiarare è la sezione Tsn presso la quale si è conseguita l'abilitazione e la data in cui si è conseguita. 

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