La Cassazione sull’omessa custodia di munizioni

Una serie di cartucce calibro .38 moderne e desuete. Da sinistra: .357 magnum, .38 special, .38 S&W, .38 Colt New police, .380 revolver con palla blindata e in piombo, .38 super auto.

Con sentenza n. 27.528 del 23 giugno 2023, la Cassazione si è occupata del reato di omessa custodia di cui all’articolo 20 della legge 110/75, sotto lo specifico profilo dell’omessa custodia (anche) di munizioni. Nello specifico, al ricorrente era stato contestato il reato di omessa custodia sia per le armi sia per le munizioni ma, mentre per il primo aspetto è stata confermata la condanna, per l’omessa custodia delle munizioni il ricorso è stato accolto, con contestuale dissequestro e restituzione all’avente diritto, con la seguente motivazione: “È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 20 legge n. 110 del 1975 in relazione all’affermazione di responsabilità per la condotta di omissione di cautele nella detenzione di munizioni, contestata nell’ambito del capo “a”. In realtà, la disposizione ora citata circoscrive la condotta unicamente alle armi, senza alcuna previsione per le munizioni, con la conseguenza che la condotta di omissione di cautele nella detenzione di queste ultime non è prevista dalla legge come reato (Sez. 1, n. 15940 del 21/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255382 — 01)”.

È interessante notare a questo proposito che per la Cassazione le munizioni sono una cosa a sé stante e distinta rispetto agli esplosivi, per i quali l’articolo 20 della legge 110/75 prescrive, analogamente alle armi di cui agli articoli 1 (guerra e tipo guerra) e 2 (comuni da sparo) l’obbligo di custodia “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Va anche sottolineato che invece l’articolo 20bis della legge 110/75, relativa agli specifici obblighi di custodia nei confronti di persone anche parzialmente incapaci, impedite nel maneggio, minori o tossicodipendenti, contempla invece oltre alle armi, anche specificamente le munizioni e gli “esplosivi diversi dai giocattoli pirici”.