Il Tar di Brescia sulla concessione del Porto d’armi

Sentenza importante del Tar di Brescia (n° 4059 del 15 ottobre 2010) sui criteri di concessione (o non concessione) di un Porto di fucile per Tiro a volo. Il Tar è stato chiamato a pronunciarsi su un rifiuto di concessione di un Porto d’armi per Tiro a volo da parte dell’autorità di ps

Sentenza importante del Tar di Brescia (n° 4059 del 15 ottobre 2010) sui criteri di concessione (o non concessione) di un Porto di fucile per Tiro a volo. Il Tar è stato chiamato a pronunciarsi su un rifiuto di concessione di un Porto d’armi per Tiro a volo da parte dell’autorità di ps. Il Tar ha premesso che “L’autorità di pubblica sicurezza, nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati o fatti lesivi dell’ordine pubblico, esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi”. Il collegio ha quindi chiarito che “L’atto autorizzatorio può intervenire solo in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza…(omissis)…quindi si richiede che l’istante sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi”. L’aspetto interessante di tutto il ragionamento, però, è che per il Tar “l’esistenza di precedenti penali non vale, di per sé, a sorreggere il diniego, ove il medesimo non sia fondato su un’autonoma valutazione in ordine all’incidenza degli elementi considerati, ai fini della qualificazione in termini di buona condotta della personalità complessiva del richiedente; per converso, non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile”.

Nel caso specifico, la persona che richiedeva il Porto d’armi aveva già riportato tre condanne, alle quali si è aggiunta una bancarotta fraudolenta con condanna a due anni di reclusione. “Tale condanna”, si legge nella sentenza, “denota uno stile di vita non tranquillo e irreprensibile, pertanto il provvedimento prefettizio (che aveva negato il Porto d’armi, ndr), fondato su un giudizio probabilistico, è adeguatamente motivato e fa seguito a un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato”.