Fal Bm 59: 5 o più colpi?

Un fucile ex militare, demilitarizzato, venduto con caricatore da 5 colpi ma classificato come sportivo dal Banco nazionale di prova. Come ci si può comportare? Ho recentemente acquistato un Fal Bm 59 ex militare italiano, demilitarizzato. Mi è stato venduto con caricatore da 5 colpi e sulla scheda di classificazione del Banco risulta essere effettivamente stato iscritto a 5 colpi. Però ho visto che è sportivo. Posso quindi utilizzarlo lecitamente con caricatori di capacità superiore, se si riuscissero a trovare?

Lettera firmata

Confermiamo che il Fal Bm 59 è stato classificato sportivo dal Banco nazionale di prova, con codice 15_00476ds1.
Nella scheda si legge che la capacità del caricatore è 5 colpi. Nella circolare del 2002 relativa alla demilitarizzazione delle armi, emanata dal ministero dell’Interno, tra le prescrizioni tecniche si legge che “il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti”. Quindi, se nella scheda di classificazione c’è scritto che il caricatore deve essere della capacità di 5 colpi, si potrebbe concludere che tanto il produttore, quanto l’utilizzatore finale siano obbligati a impiegare l’arma solo con tale caricatore.
Però, il decreto legislativo 121 del 2013 ha stabilito che “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al Coni”.
È abbastanza evidente che un decreto legislativo sia di gran lunga sovraordinato a una circolare, di conseguenza a nostro avviso è legittimo acquistare i caricatori tipici del Bm 59 originali, della capacità di 20 colpi, detenerli e utilizzarli al tiro.
L’unica accortezza, in relazione a quanto disposto dalla legge “antiterrorismo” n. 43 del 2015, è che i caricatori per carabina di capacità superiore a 5 colpi devono essere denunciati entro 72 ore dall’acquisto (ma l’armiere non è tenuto a caricarli sul registro né a fornire una dichiarazione di vendita).
Un’altra precisazione: il Fal Bm 59 in versione Ta (Truppe alpine, con calcio a stampella ripiegabile anziché standard in legno) è stato anch’esso classificato dal Banco di prova (codice 16_00263d), ma non risulta al momento pubblicata una corrispettiva controparte sportiva. Di conseguenza, salvo eventuali aggiornamenti in divenire, con tale versione non è invece possibile montare caricatori di capacità superiore a 5 colpi.

​Ruggero Pettinelli