Corretto l’errore materiale del decreto

Il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010, è stato a sua volta corretto nella parte finale che, come è noto, era “pasticciata” a seguito di un mero errore materiale. Sul sito della Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il seguente comunicato

Il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010, è stato a sua volta corretto nella parte finale che, come è noto, era "pasticciata" a seguito di un mero errore materiale. Sul sito della Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il seguente comunicato:

"Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata Gazzetta Ufficiale sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 3, articolo 6, comma 2, dove e'  scritto:  "2.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto: a) i soggetti…", leggasi: "2. Entro diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto  i  soggetti…";  ed  ancora, alla fine della lettera a) il segno del punto e virgola e' sostituito dal segno del punto; inoltre, alla lettera b), dove e' scritto: "  b) le armi prodotte…", leggasi: " 3. Le armi prodotte…"  e  dove  e' scritto: "…ai sensi dell'articolo 11, comma 2…", leggasi:  "…ai sensi dell'articolo 11, secondo comma…".  Pertanto,  l'articolo  6, risulta suddiviso in numero 3 commi".

Quindi, la seconda parte del nuovo articolo 6 è composta come segue:

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti detentori  di  armi,  nelle  more  dell'adozione  del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre  2010,  n.  204,  devono  produrre il certificato medico per il rilascio del  nulla  osta  all'acquisto  di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35,  settimo  comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non  sia  stato  gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla  data  di  entrata  in  vigore della presente  disposizione.  Decorsi  i  diciotto  mesi  e'  sempre possibile la presentazione del certificato nei 30  giorni  successivi al ricevimento  della  diffida  da  parte  dell'ufficio  di  pubblica sicurezza competente.

3. le armi prodotte, assemblate o introdotte nel  territorio  dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di  pubblica  sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco  nazionale  di  prova  ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110, prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  continuano  ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza  obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la  cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla fine, la zuppa non cambia e, soprattutto, non cambiano le disposizioni più aberranti che abbiamo già abbondantemente discusso e criticato. Per una disamina completa degli aspetti critici del decreto, leggete Armi e Tiro di novembre in edicola.