
Il nuovo decreto sicurezza che il governo si appresta a varare è un documento articolato in 29 articoli, nei quali vengono prese misure diversificate per il contrasto a diverse tipologie di fenomeni criminali, ma anche per l’assistenza agli operatori delle forze dell’ordine.
Per quanto riguarda, nello specifico, il fenomeno dei “maranza” e in particolare il crescente impiego in strada di coltelli, le misure di contrasto sono contenute nei primi articoli della bozza di decreto che è stata pubblicata in queste ultime ore da molte fonti giornalistiche. Fermo restando che fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono sempre possibili modifiche anche sostanziali ai testi dei decreti, per quanto riguarda l’attuale stesura si evidenziano alcune criticità e ridondanze, che cerchiamo di analizzare e commentare.
All’articolo 4 della legge 110/75, che prevede il famoso “giustificato motivo” per il porto dei coltelli e in generale degli strumenti atti a offendere, viene aggiunto un ulteriore comma che recita: ““Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
- b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.”.
Così come strutturato, di fatto, il nuovo articolo 4 continua quindi a richiedere il “giustificato motivo” per il porto di qualsiasi strumento da punta o da taglio atto a offendere (quindi anche con lama al di sotto degli 8 centimetri di lunghezza), ma nello stesso tempo prevede una pena più pesante per chi porta senza giustificato motivo strumenti con lama di lunghezza superiore ai fatidici 8 centimetri. Oltre alla pena detentiva si introducono pene accessorie, consistenti nel ritiro temporaneo della patente e del porto d’armi. Per quanto riguarda quest’ultimo si tratta in effetti di una ridondanza, in quanto già oggi nel 100 per cento dei casi, quando c’è una condanna penale inerente, peraltro, il porto di armi o strumenti atti a offendere, il ritiro del porto d’armi o divieto a conseguirlo è automatico. Anzi, a dire il vero il ritiro di armi e licenze è automatico addirittura all’atto della sola denuncia, prima ancora della condanna. Stupisce che in un governo nel quale siedono ex magistrati ed ex prefetti questo aspetto giunga ignoto. Di fatto e paradossalmente, quindi, la norma in questione per i titolari di un porto d’armi è migliorativa, perché implica che dalla revoca del porto d’armi, con la nuova normativa, si passi alla sola sospensione per un periodo massimo di un anno! Quello che sarebbe da domandarsi a questo punto, è quale sia l’incidenza in generale dei maranza dotati di porto d’armi, perché a nostro avviso le due cose sono abbastanza in antitesi.
Il successivo articolo 4 bis, che era stato creato con il cosiddetto “decreto Caivano”, viene ulteriormente implementato, specificando al primo comma che tra le armi di cui non è ammesso il porto, e per le quali è prevista la reclusione da uno a tre anni, sono “compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta”. Altra ridondanza: gli “strumenti” con lama a due tagli sono da sempre, per costante giurisprudenza, stati considerati armi bianche, per le quali, appunto, il porto era vietato già prima.
Il primo comma viene ulteriormente completato dall’indicazione che “La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”.
Da quanto esposto si evince che per i coltelli pieghevoli con lama più lunga di 5 centimetri viene del tutto a cadere il “giustificato motivo” per il porto, a favore di un divieto generalizzato, con la sola eccezione di quei coltelli pieghevoli che non hanno il blocco della lama. La norma appare obiettivamente penalizzante per una vastissima varietà di strumenti che hanno ampi utilizzi professionali, a partire dalle lame contenute negli ormai diffusissimi “multitool” con pinze, cacciaviti e quant’altro (persino molti moderni cutter impiegati in edilizia hanno la lama ripiegabile con blocco e possibilità di apertura a una sola mano), con la conseguenza di una “criminalizzazione” generalizzata di intere categorie professionali, a fronte di una sostanziale irrilevanza pratica per chi tali “strumenti” li porta con sé già con l’idea di delinquere. È verosimile prevedere un aumento esponenziale dei contenziosi penali per chiunque sia “beccato” con siffatti strumenti in auto o nel furgone di lavoro, al grido (mai passato di moda) di “glielo spieghi al giudice”, mentre i maranza si orienteranno, molto più semplicemente, verso i coltelli a lama fissa con lunghezza inferiore agli 8 centimetri (che possono risultare comunque letali). Quindi, di fatto, a cosa serve tutto questo panegirico?
Per le violazioni della norma appena evidenziata, si applicheranno le medesime sanzioni accessorie previste dal nuovo comma dell’articolo 4, quindi ritiro della patente e/o del porto d’armi.
Sempre alla legge 110/75 viene aggiunto un ulteriore articolo 4 ter, che introduce una sanzione pecuniaria per i tutori legali dei minori di anni 18 che vengano condannati per i reati previsti dagli articoli 4 e 4 bis, cioè il porto di coltelli.
Il successivo articolo 4 quater, sempre aggiunto alla legge 110/75, introduce il famigerato divieto di vendita ai minori di strumenti da punta o da taglio atti a offendere. Il divieto, peraltro, opera sia nei confronti degli operatori commerciali, sia nelle transazioni tra privati.
Per la vendita on-line, i gestori dei siti web e delle piattaforme di vendita dovranno adottare “efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto”. Questo è un aspetto che avevamo già criticato quando fu avanzato dalla deputata di opposizione Debora Serracchiani: sull’efficacia dei sistemi attualmente esistenti di verifica dell’età on-line ci sarebbe molto da dire, così come ci sarebbe molto da dire circa il fatto che in caso di violazioni (anche in buona fede, evidentemente) degli obblighi da parte del gestore della piattaforma, si può arrivare, nei casi di recidiva, anche alla revoca della licenza, oltre che a sanzioni pecuniarie molto elevate.
L’assoluto capolavoro, si fa per dire, è tuttavia quello contemplato dal successivo articolo 4 quinquies aggiunto alla legge 110/75, nel quale si prevede che “Gli esercenti l’attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute”. Ovviamente le persone acquirenti “sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione di un documento d’identità in corso di validità”, con sanzioni pecuniarie amministrative pari fino a 5 mila euro per gli acquirenti trasgressori e fino a 10 mila euro per i venditori.
L’implementazione pratica di questo obbligo per le migliaia, se non decine di migliaia di punti vendita di coltelli, dai supermarket della grande distribuzione in giù, non sarà evidentemente semplicissima, ma al di là di questo non si comprende come possa essere di qualche utilità identificare un soggetto acquirente quando a non essere identificabile in modo univoco (perché sprovvisto di matricola) è l’oggetto stesso. Per questo non può che suscitare una certa, amara ilarità la notazione secondo la quale il venditore dovrà annotare nel famigerato registro le caratteristiche “della specie e quantità degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti”.
Nel complesso si tratta, a nostro avviso, di una norma estremamente mal fatta, fortemente penalizzante per le attività lecite (e sono migliaia) inerenti la vendita e l’impiego degli strumenti da punta e da taglio, dal collezionismo all’escursionismo, dalle attività professionali nell’edilizia, nell’artigianato eccetera, e fortemente penalizzante per il comparto commerciale relativo, a fronte di una efficacia che appare, e ci si voglia perdonare lo scetticismo, del tutto opinabile nei confronti delle categorie criminali verso le quali tutto il disegno di legge è rivolto.
In casi come questi si è portati a parlare di “montagna che ha partorito il topolino”, ma forse è più adatto in questo caso il detto gergale “non si cacciano le mosche con un cannone”. Di certo c’è che le applicazioni pratiche di questa norma evidenziano gravissime criticità per un settore commerciale che è diffusissimo, a fronte, è opportuno ribadirlo, di una utilità per il contrasto del fenomeno maranza che è a dir poco risibile. In pratica, sembra che il governo abbia voluto fare un compendio di tutte quelle iniziative che, quando fatte “da sinistra”, sono sempre state aspramente criticate, cercando di peggiorarle ulteriormente: più di tutte, quella secondo cui ci si concentra, ancora una volta, sulle caratteristiche di oggetti assolutamente inanimati (e in quanto tali né buoni né cattivi), anziché sui comportamenti devianti di chi quegli strumenti porta addosso e utilizza in modo scellerato.
Una cosa è certa: se questo governo pensa, con una disciplina siffatta dei coltelli, di raccogliere gli applausi dal proprio elettorato, decisamente ha pretese un po’ fantasiose.



