Circolare sulle guardie giurate

Nel 2005 una legge ha conferito validità biennale al porto di pistola a tassa ridotta per le guardie giurate

Come è noto, nel 2005 una legge ha conferito validità biennale al porto di pistola a tassa ridotta per le guardie giurate. Sull’argomento, il ministero degli Interni è intervenuto con una circolare del 4 maggio, che ribadisce l’obbligo di frequentare annualmente il corso di addestramento presso le sezioni del Tiro a segno nazionale (con rilascio del relativo attestato). La circolare precisa anche che, invece, la certificazione medica sia allineata alla richiesta di rinnovo del Porto d’armi (quindi con cadenza biennale). Ecco il testo integrale della circolare:

 

Dipartimento della pubblica sicurezza

Ufficio per l’amministrazione generale

Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale

 

 

557/Pas.2983.12982(3)

Roma, 4 maggio 2007

 

 

La legge 28 novembre 2005, n. 246, ha fissato, all’art.10, la validità biennale dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art. 138 Tulps, e della connessa licenza di porto d’armi a tassa ridotta, prevista dall’art. 256 del regolamento di esecuzione dello stesso Tulps.

In relazione alla citata modifica normativa, è stata posta all’attenzione di questo dipartimento la questione se debba prevedersi la stessa periodicità anche per le procedure per il rinnovo dell’attestazione al maneggio armi, ovvero se la partecipazione delle guardie giurate al corso presso le sezioni del Tiro a segno nazionale, con il conseguente rilascio dell’attestato d’idoneità, debba mantenere la cadenza annuale.

Al riguardo si osserva che la frequenza del corso di addestramento al tiro per le guardie giurate è fissata dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, la quale, all’art. 1, stabilisce che “coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi a una sezione di Tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”. Rispetto a tale previsione normativa, nessuna modificazione è intervenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge 246/2005 che, si ribadisce, persegue finalità di semplificazione dell’azione amministrativa.

Conseguentemente, e considerata anche la necessità di garantire sempre elevati standard di sicurezza nel maneggio delle armi, la partecipazione al corso presso le sezioni del Tiro a segno nazionale dovrà mantenere cadenza annuale. Codesti uffici, pertanto, provvederanno, all’atto del rinnovo biennale dell’autorizzazione, a richiedere l’attestazione del superamento del corso per ogni anno di validità della licenza.

Con l’occasione, per quel che concerne il certificato sanitario rilasciato ai sensi del D.M. 28/4/98 – pure oggetto di specifici quesiti – si ritiene opportuno chiarire che, considerato che la legge (6.3.1987 n:89, art.1) prevede che il certificato in parola sia allegato alla domanda per il rilascio/rinnovo del Porto d’armi, la periodicità di tale certificazione andrà allineata a quella della licenza in parola (due anni).

Per il capo della polizia

Il direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale

(Cazzella)