Assoarmieri commenta il recepimento

Assoarmieri ha diffuso un comunicato nel quale esprime il proprio commento sul decreto di recepimento della direttiva 2017/853 Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, ha diffuso un comunicato nel quale fa presenti le osservazioni dell'Associazione in merito all'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/853, sia per quanto riguarda le questioni strettamente attinenti gli operatori professionali, sia per quanto riguarda la generalità degli appassionati. Ecco il testo integrale del comunicato:

Assoarmieri in tutti questi anni ha sempre svolto un lavoro di grande sforzo per tutelare i suoi Associati nell’ambito del mondo armiero spesso vessato da gli intricati e poco comprensibili cavilli giuridici e burocratici.
Assoarmieri si è sempre attivata lavorando in un confronto sempre aperto con il Ministero, le istituzioni, le associazioni e tutto il comparto armiero.

I lavori svolti sono stati innumerevoli e da sempre si è attivata per migliorare molti aspetti che rendevano difficoltosa la vita delle armerie.

Finalmente oggi attraverso il recepimento della Direttiva alcuni passi avanti sono stati fatti (c’è ancora molto da migliorare), ma in ogni caso alcuni traguardi significativi sono stati raggiunti.
  • Primo fra tutti l’avviso di trasporto (Art. 3 comma 1 lett.c): “Gli operatori professionali di cui alle licenze all’art. 31 Tulps hanno ora la possibilità di effettuare trasporti dandone preavviso 48 ore prima tramite posta elettronica certificata da allegare in fase di trasporto”. Questo è un successo estremamente importante: ci siamo battuti per anni e finalmente abbiamo raggiunto il risultato sperato.
  • Contratto a distanza (Art. 5 comma 3 lett.f): nulla cambia rispetto alla “vendita tramite armerie”, ma viene specificato che: “è possibile avvalersi della consegna legale presso un’armeria che effettui il controllo dei documenti e lo scarico con il Modello 38. I trasgressori saranno puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa di € 154,00.”
  • Rottamazione di armi e parti d’arma Art.3 modifiche all’art 31 TULPS 773; “Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.” La formulazione, che pure costituisce un passo avanti rispetto al passato, è assurda: si permette ai fabbricanti la rottamazione solo delle armi o parti non immesse sul mercato, quindi di quelle a magazzino, non di quelle rientrate per difetti o ritirate per farne upgrade tipo una carabina da tiro a cui sostituire la canna.
  • Intermediariato di armi Art.3 Art 31bis TULPS; per lo svolgimento dell’intermediariato serve licenza del Questore di durata 3 anni. I rappresentanti non necessitano di licenza ma del solo mandato della ditta. Sono descritti i termini comportamentali e di comunicazione dell’intermediario.

Sono utili ulteriori considerazioni anche sugli altri aspetti del recepimento, che riguardano la generalità degli appassionati:
  • Il decreto è retroattivo al 13 giugno 2017 per quanto riguarda i termini di possesso delle armi in categoria A6 e A7; questo comporterà la necessità d’iscrizione a una federazione o campo di tiro federato con attività CONI, solo per coloro che hanno acquistato armi di questa categoria dopo la data indicata. C’è tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi.
  • I termini di scadenza delle licenze di caccia e tiro a volo passano da 6 a 5 anni. Quelle in corso arriveranno a naturale compimento per poi essere rinnovate con il nuovo termine.
  • Divieto di possesso armi e revoca/diniego dei titoli di polizia Art.3 modifiche all’Art 43 TULPS; per i reati indicati nel primo comma (furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) se è intervenuta riabilitazione non si parla più di automatismo al rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del porto d’armi, bensì di facoltà, che quindi si presume debba includere una valutazione completa e accurata (e motivata) sulla vita successiva del richiedente. Seppur si tratta di un miglioramento rispetto al passato, a nostro avviso la discrezionalità lasciata in capo a questure e prefetture è eccessiva. Inoltre, tale scelta è completamente extra delega e ci opporremo nelle sedi opportune.
  • Armi Camuffate Art.5 in modifica all’Art.1c.1 lett.c L.527/92; sono armi tipo guerra le armi il cui aspetto è camuffato in altri oggetti. Ovviamente si prescinde da quelle armi camuffate che già erano regolarmente denunciate dai legittimi detentori (come per esempio i bastoni animati) e dalle armi antiche.
  • Rottamazione Armi e munizioni Art.5 c.1.lett.C p.3 modifiche all’articolo 11 L110 18 aprile 1975; Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.
  • Capsule marcatrici per strumenti da Paint Ball; viene definito un parametro riguardante il contenuto delle capsule sferiche marcatrici per il paint ball. Esse devono essere prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008. Ciò comporta un regime di attenzione particolare e di eventuali certificazioni da parte dei produttori da riportare sulle confezioni di biglie.
  • Armi comuni con l’aspetto di armi militari Art. 2 paragrafo 2 – Art. 6 paragrafo 1a – Art. 12 paragrafi 4, 7, 8; negli anni scorsi ci siamo dovuti abituare all’esasperante illogicità delle armi semiautomatiche in categoria B7, le stesse sono state sostituite da quelle A6, A7 e B9, passando dall’illogico all’assurdo. Le armi A7 non solo altro che armi di altra categoria (per esempio B9) in cui viene inserito un caricatore di capacità superiore ai 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le armi corte… Questo comporta che tali armi debbano essere trattate come le A6, ovvero che i possessori siano tiratori sportivi iscritti (senza obbligo di partecipazione a gare o tiri annuali) ad associazione o campi di tiro affiliati al CONI o altre federazioni UE. Sempre più assurda e incomprensibile l’azione del legislatore che istituendo le armi di tipo A6 e un regime di trattamento speciale dal cambio di possessore, crea un livello d’insicurezza enorme nel diritto dei cittadini. Sul mercato sono presenti infatti migliaia di armi precedentemente catalogate e classificate come armi demilitarizzate che per definirne la corrispondenza o meno alla classe A6 andrebbero valutate caso per caso. All’atto della vendita di tali armi andrebbe inoltre controllata l’effettiva iscrizione ad una associazione affiliata al CONI.
  • Certificazioni mediche Art. 3 p.2 / Art. 12 p.2, 3 / Art. 14 p.3; è stato specificato che i soggetti abilitati alla certificazione sono i medici delle Aziende sanitarie locali, i medici militari, quelli della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche al di fuori delle loro strutture di competenza. Sono stati introdotti chiarimenti graditi riguardo alla decorrenza del termine della presentazione dei certificati medici per chi non ha porto d’armi o chi lo fa scadere. Per chi lo fa scadere il termine di presentazione è entro 5 anni dalla data di scadenza del titolo. Per chi non ha porto d’armi e detiene armi moderne il termine è 5 anni, per chi detiene armi antiche non vi è necessità di presentazione del certificato. In tutti i casi, alla mancata presentazione è facoltà del Prefetto vietarne la detenzione. Per chi non lo abbia già fatto e per chi non abbia nessuna licenza, è fissato il termine di 1 anno dall’entrata in vigore del DL o di 60 giorni dalla data di notifica del sequestro da parte del Prefetto. I certificati da presentare per il rinnovo possono riportare una data fino a 3 mesi precedente alla presentazione del rinnovo.
  • Denuncia armi e munizioni e caricatori Art. 3 p.1d: rimane il termine di 72 dall’entrata in possesso di armi, munizioni e caricatori di capacità sopra i limiti di 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le armi corte (se si è tiratore sportivo). Non sono imposti limiti numerici di possesso dei caricatori denunciati. Enorme novità la possibilità di inviare la denuncia ex art 38 tramite posta elettronica certificata intestata all’interessato o a una ditta da lui condotta.
  • Caricatori Art. 5 paragrafo 1B – Art. 12 paragrafo 4; i limiti di capienza senza l’obbligo di denuncia o di essere un tiratore sportivo passa a 10 colpi per le lunghe e 20 per le corte. Non sono imposti limiti numerici di possesso dei caricatori denunciati. Solo i tiratori sportivi potranno comunque comprare e utilizzare i caricatori di capienza superiore a tali limiti. Andrebbe quindi verificata l’iscrizione ad una associazione al momento delle vendite
  • Tracciabilità delle armi Art.5 p.1\D modifiche all’art 11 L.110 18 aprile 1975; vengono introdotte specifiche riguardanti la marcatura delle armi e delle parti. La parte del comparto operante in provincia di Brescia non avrà nessuna difficoltà in quanto operante con un sistema simile già da tempo. Per il resto degli operatori e importatori si dovranno attendere le comunicazioni in merito all’attivazione del servizio informatico.
  • Armi sportive Art 5 p.2c; il numero di armi sportive detenibili passa da 6 a 12.
  • Collezione d’armi Art. 5 paragrafo 2c / Art. 12 paragrafo 7; può essere rilasciata anche per casi eccezionali o eredità delle armi semiautomatiche A6, A7 e A8. Da ora è possibile, dandone avviso preventivo, trasportare semestralmente le armi in collezione per prove di tiro di massimo 62 colpi.
  • Armi da Caccia Art.6 p.1\A; resta fermo il divieto di utilizzo venatorio delle armi semiautomatiche B7, ora trasformate in A6, A7 e B9.
  • Armi demilitarizzate Art. 6 1\A e Art.12; le armi semiautomatiche demilitarizzate dalla categoria B7 passano alla categoria A6.
  • Possesso di munizioni Art.7 p.1; viene specificata la possibilità di imporre limiti al possesso di munizioni per la durata del titolo. Tale limitazione è iscritta a libretto, ha durata annuale e può essere rinnovata. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni UITS e consumate in loco.
  • Caratteristiche delle confezioni delle munizioni, Art.8 modifica alla L 509 del 6 dicembre 1993; le unità elementari (scatole) dovranno riportare “il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione”.
  • Armi ad aria compressa Art.9p.1; nulla cambia per gli utilizzatori, gli importatori e costruttori sono ora tenuti alla marchiatura che identifichi la loro potenza e il Banco Prova ne verifica la conformità.
  • Armi A8 Art.12; sono quelle semiatomatiche lunghe destinate ad essere imbracciate che possono avere una lunghezza complessiva inferiore ai 60 cm che mantengono la funzionalità operativa anche ripiegando o rimuovendo il calcio (senza uso di utensili).
Il possesso di queste armi si “congela” all’attuale proprietario e possono essere trasferite solo mortis causa, a chi possiede licenza di fabbricazione, a musei, a enti e persone risedenti all’estero e al versamento per la distruzione.