Approvate modifiche all’articolo 28 Tulps

Modificato l’articolo 28 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, concernente la produzione di armi e di equipaggiamenti militari

L’8 febbraio 2006 è stato convertito in legge dalla Camera dei deputati il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante “misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno”. All’interno sono presenti anche modifiche al Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, in particolare all’articolo 28, concernente la produzione di armi e di equipaggiamenti militari e di polizia. Il testo del “vecchio” articolo 28, in particolare, diceva che: “Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200 mila a 800 mila”. Ecco, invece, il nuovo testo dell’articolo 28, con in rosso le parti cambiate: Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d’armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’istituto poligrafico e zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila”. In concreto, non cambia moltissimo. La novità più saliente è l’assorbimento in un’unica autorizzazione delle facoltà di fabbricare, riparare e vendere le armi da guerra. D’altro canto, se un’azienda ha già la facoltà di produrle, non si capisce perché non dovrebbe avere anche la facoltà di riparare quelle che ha già prodotto in passato. Rilevante anche l’inasprimento delle sanzioni, la fattispecie di reato è passata da semplice contravvenzione (che comporta l’arresto e l’ammenda) a vero e proprio delitto (che comporta la reclusione e la multa).