Con sentenza n. 523 pubblicata il 5 novembre 2026, il Tar dell’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, ha accolto il ricorso presentato da un armiere che, dopo oltre vent’anni di rinnovi del porto di pistola per difesa personale, si è visto opporre un rifiuto all’ulteriore rinnovo, malgrado le condizioni generali nelle quali si trovava a operare non solo non fossero mutate ma, al contrario, si fossero ulteriormente aggravate, visto l’aumento ottenuto delle armi detenibili nell’esercizio commerciale.
Gli avvocati Antonio Bana e Antonio Sala Della Cuna hanno rappresentato i motivi del ricorso evidenziando che “l’Amministrazione non ha considerato complessivamente le evidenze concrete del “dimostrato bisogno” dell’arma per difesa personale previsto dall’art. 42, comma 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) evidenziate nell’istanza in relazione alla ubicazione dell’armeria di cui è titolare (sita in luogo isolato, con unico accesso sterrato, non illuminato, privo di vie di fuga, delimitato da torrente e bosco), alla notevole quantità di armi in custodia e movimentazione, ai trasporti personali di armi rare e di pregio verso il Banco di Prova, riparatori, fornitori e corrieri, ai versamenti di contanti e assegni, alle attività su appuntamento, anche in orario serale, ed agli episodi documentati di minaccia e aggressione, denunciati alle Forze dell’Ordine”. Gli avvocati hanno anche evidenziato come la prefettura “non spiega perché gli elementi che per quasi vent’anni sono stati ritenuti sufficienti – attualmente aggravati dall’incremento della capacità di deposito e dalla recente segnalazione di minacce – non integrino più il bisogno, limitandosi ad invocare un «diverso indirizzo generale», senza nemmeno indicare con quale atto o criterio tale indirizzo sia stato formalizzato”.
Nell’accogliere il ricorso, il collegio giudicante ha citato una sentenza del 3 marzo scorso del Consiglio di Stato, riguardante proprio l’attività di armiere, nella quale si afferma tra l’altro che “ha ritenuto assolto l’onere probatorio del richiedente il rinnovo sul “dimostrato bisogno” trattandosi di una persona esercente un’attività che ictu oculi sottende un rischio implicito riconosciutogli senza soluzione di continuità dalla stessa Amministrazione per lungo tempo e ciò in riferimento all’attività dell’appellante quale coadiutore e socio di armeria e delegato alla movimentazione di ingenti somme di denaro”. Quanto esposto rappresenta un precedente estremamente importante, perché scardina di fatto il principio, sostenuto peraltro sia dai Tar sia da diverse sezioni del Consiglio di Stato, secondo il quale non esisterebbero professioni che di per sé evidenziano un rischio tale da integrare il “dimostrato bisogno” di girare armati. È pur vero che nella stessa sentenza si cita altra sentenza del Consiglio di Stato nella quale si specifica che “Il pericolo per l’incolumità personale non può essere desunto automaticamente dalla natura dell’attività economica svolta, dall’entità degli interessi patrimoniali coinvolti, dalla necessità di effettuare spostamenti o dalla movimentazione di somme di denaro, occorrendo invece elementi specifici dai quali emerga una reale esposizione personale al rischio”, ma è altrettanto vero che in questo frangente i giudici hanno evidenziato come “dal provvedimento impugnato risulta una carenza motivazionale ed istruttoria laddove l’Amministrazione non ha formulato una valutazione complessiva dei fatti concretamente evidenziati in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui si svolge l’attività, ed alla (aumentata) consistenza della stessa né ha articolato nel dettaglio le ragioni che depongono per un diverso apprezzamento della situazione di fatto rispetto ai precedenti plurimi rinnovi, nemmeno considerando eventuali prescrizioni. Pertanto, risultano fondate le prospettate doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione non avendo l’Amministrazione provveduto a rinnovare la valutazione delle specifiche e concrete circostanze che avevano giustificato i precedenti rinnovi della licenza con assunzione che esse non siano più idonee a comprovare la necessità di armarsi per difesa personale, e nemmeno avendo approfondito l’istruttoria e la motivazione sugli elementi specifici segnalati in punto di evidenza della reale esposizione personale al rischio, insita, come evidenziato dalla citata giurisprudenza, nei caratteri peculiari dell’attività concretamente svolta dal ricorrente.




