Tsn di Milano: c’è il ricorso al Tar

Il consiglio direttivo neo eletto del Tsn di Milano ha presentato ricorso al Tar sia contro la mancata ratifica dei nominativi da parte del Commissario Uits De Giusti, sia contro la proroga del commissariamento della sezione

Il consiglio direttivo del Tiro a segno nazionale di Milano, eletto con le elezioni svoltesi il 21 e 22 marzo scorsi, ha deciso di adire il Tribunale amministrativo regionale sia contro la mancata ratifica delle nomine da parte del Commissario straordinario Uits Walter De Giusti, sia contro la proroga disposta dallo stesso De Giusti, fino al 17 giugno 2027, del commissario straordinario sezionale, Katia Arrighi.

Tra i motivi del ricorso si evidenzia la discrasia tra il fatto che l’indizione delle elezioni e il regolare svolgimento sono avvenuti su libera iniziativa dello stesso commissario Arrighi, evidenziando quindi il completamento degli atti che avevano giustificato il commissariamento, e il fatto che il commissario Uits De Giusti ha invece indicato, tra i motivi della proroga del mandato commissariale, “la necessità di completare il risanamento” della sezione.

Più di tutto, tuttavia, si eccepisce che il motivo principale sotteso a giustificazione del commissariamento, cioè il fatto che negli organi elettivi sezionali non sarebbe garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a un terzo del totale, non sarebbe supportato da alcuna norma giuridica.

Nel ricorso si legge infatti che “l’art. 51 Cost. si limita a stabilire che la Repubblica “promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” nell’accesso alle cariche elettive. La norma costituzionale postula espressamente la necessità di appositi provvedimenti attuativi: il principio di parità di genere non è quindi immediatamente auto-applicativo, ma richiede una specifica disciplina di rango legislativo o, per gli enti di diritto privato o para-privato, una specifica previsione statutaria o regolamentare”. E ancora: “Un atto amministrativo non può essere fondato su un presupposto giuridico incerto e non previamente accertato. L’amministrazione non può protrarre un regime di gestione straordinaria – comprimendo in tal modo i diritti di partecipazione degli iscritti e il principio democratico nell’ordinamento associativo – in attesa di chiarire se la regola che invoca esista realmente e sia applicabile al caso”. Oltretutto si eccepisce che “il risultato elettorale non risulta impugnato in quanto sono spirati tutti gli eventuali termini di cui allo statuto e al regolamento di giustizia”.

I ricorrenti chiedono la sospensione immediata del provvedimento in via cautelare e, in sede di merito, il suo annullamento. L’udienza per la sospensiva cautelare è fissata per il prossimo 3 settembre.