Il Consorzio dei coltellinai di Maniago (Pn) ha presentato una propria proposta emendativa, per modificare la nuova disciplina dei coltelli contenuta nel decreto sicurezza. L’auspicio è che in Senato (dove sono iniziati i lavori per la conversione in legge del decreto) le indicazioni fornite dagli artigiani vengano recepite, al fine di eliminare le evidenti criticità nel testo che è in vigore dallo scorso 25 febbraio.
Le modifiche proposte prevedono, innanzi tutto, di prevedere per i coltelli pieghevoli con blocco lama o apribili con una sola mano, con lama di lunghezza superiore a 5 cm, una esclusione della sanzione nel momento in cui “il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all’esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario”.
La proposta emendativa si preoccupa anche di introdurre una definizione più precisa del concetto di “trasporto” del coltello (per il quale non occorre giustificato motivo e non opera alcun divieto), secondo la seguente indicazione: “Ai fini del presente articolo e dell’articolo 4-bis, non costituisce porto il mero trasporto, per finalità lecite, di strumenti da punta o da taglio, ivi compresi quelli a lama fissa o pieghevole, quando essi siano custoditi in apposito involucro, contenitore o bagaglio e non siano immediatamente disponibili all’uso”.
La proposta punta anche a modificare la normativa relativa alla verifica della maggiore età, aggiungendo dopo le parole “adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età” le seguenti: “, conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano”.
Per quanto riguarda, infine, le sanzioni accessorie introdotte per il porto senza giustificato motivo (sospensione della patente e del porto d’armi o divieto a conseguirli), la proposta del Consorzio propone che tali sanzioni accessorie siano irrogate “solo a seguito dell’accertamento definitivo della responsabilità per il reato previsto dal presente articolo”.




