Con il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 il governo ha inteso contrastare il fenomeno dei cosiddetti Maranza inasprendo le regole sul porto degli strumenti da punta e da taglio atti a offendere. Il punto é, purtroppo, che cosí come congegnato, il decreto potrebbe avere poco o nulla effetto sul fenomeno della delinquenza giovanile, mentre rischia di avere effetti catastrofici sulle normali attivitá lavorative che implicano l´uso di lame e affini. In pratica, il rischio é quello di trasformare in criminali quelli che adesso sono normali muratori, idraulici, carpentieri eccetera.
Cerchiamo di riassumere i contenuti generali della riforma e i loro risvolti pratici per tutti, inclusi escursionisti, appassionati, cacciatori eccetera.
Coltelli “normali“
La prima misura introdotta consiste in un aggravamento delle sanzioni penali per coloro i quali portino senza giustificato motivo fuori di casa un coltello con lama di lunghezza superiore a 8 centimetri. In teoria questo dovrebbe applicarsi a tutti i coltelli, ma osservando le nuove norme introdotte (che esaminiamo qui di seguito) sui coltelli con blocco della lama di lunghezza superiore a 5 centimetri, risulta che l´aggravamento della sanzione riguarda a questo punto i lama fissa o i coltelli pieghevoli senza blocco della lama, di lunghezza superiore agli 8 centimetri.
Per chi porta per lavoro o per diporto questi coltelli e ha il giustificato motivo, di fatto non cambia niente, si potevano portare prima e si possono portare adesso. Che siano piú lunghi o piú corti di 8 centimetri, occorre comunque SEMPRE il giustificato motivo per portarli fuori di casa. Non si ha alcuna liberalizzazione sotto gli 8 centimetri, occorre COMUNQUE il giustificato motivo.
Coltelli “speciali“
Il decreto sicurezza modifica l´articolo 4 bis della legge 110/75 (aggiunto con il cosiddetto decreto Caivano), aggiungendo che “La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti“.
Come si nota, per gli “strumenti“ summenzionati scompare il requisito del porto senza giustificato motivo e viene punito il semplice fatto di averli addosso, anche con giustificato motivo. Il fatto che si parli di “strumenti“ amplia la categoria degli oggetti pericolosi, includendo qualsiasi cosa abbia una lama pieghevole “a un taglio e punta acuta“, anche se non hanno aspetto di coltelli veri e propri.
In questo caso il limite é quello dei 5 centimetri di lunghezza della lama, che tuttavia deve essere pieghevole e “con meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano“, oppure “a farfalla“.
Quindi tutti i pieghevoli con blocco lama sotto i 5 centimetri possono essere portati fuori di casa, ma attenzione, anche per questi deve comunque esservi il giustificato motivo, NON vi é alcuna “liberatoria“ per quelli di lunghezza inferiore.
Paradossalmente, a essere esentati da questo divieto sarebbero i cacciatori, in quanto il criterio di specialitá stabilito dall´articolo 13 della legge 157/92, che consente il porto di un coltello durante la caccia, prevale sul divieto generale. Quindi per loro, e solo per loro, potrebbe essere tuttora consentito il porto di pieghevoli con blocco della lama sopra i 5 centimetri.
Porto o trasporto?
Chiaramente il provvedimento parla di “porto” e, di conseguenza, continuerebbe in teoria a essere lecito il “trasporto” dei coltelli in questione. Altrettanto ovvio che il “trasporto” prevede che l´oggetto non sia immediatamente utilizzabile, pensiamo al fondo di uno zaino, dentro una cassetta degli attrezzi e cosí via. Al di lá, tuttavia, del fatto che ci sono state condanne confermate in Cassazione per porto senza giustificato motivo anche con coltelli portati nel bagagliaio dell´auto, resta il problema che nel momento dell´effettivo impiego, dal “trasporto” si dovrá passare necessariamente alla fase di “porto” e lí il problema torna a proporsi prepotentemente.
Aspetti critici
Gli aspetti critici di questa nuova normativa sono molteplici. Innanzi tutto sono moltissime le categorie di lavoratori che impiegano quotidianamente attrezzi che possono rientrare nel divieto assoluto di porto, con arresto obbligatorio tra l´altro. Innanzi tutto va detto che tra le tre categorie “tecniche“ (blocco lama, scatto o apertura a una mano) c´é la disgiuntiva “o“, che implica che gli oggetti siano vietati anche quando vi sia una sola di queste caratteristiche. A questo punto é appena il caso di ricordare che i comuni taglierini “cutter“ sono apribili con una sola mano, anche se la lama risulta scorrevole e non pieghevole, e hanno il blocco della lama. Quindi i taglierini sopra i 5 centimetri (praticamente tutti…) sono vietati e lo sono giá dallo scorso 25 febbraio.
Altra criticitá é relativa alla modalitá di misurazione della lama: cinque centimetri riguardano la sola parte affilata o anche il cosiddetto “tallone“? E chi lo stabilisce? Il singolo poliziotto o carabiniere che fa il controllo? Magari a seconda di come si é svegliato la mattina?
Per come é congegnato, il decreto risulta assolutamente inapplicabile nelle normali attivitá quotidiane, e non solo per i “semplici” escursionisti (categoria che comunque non rappresenta alcun rischio per la collettivitá e non dovrebbe quindi essere penalizzata gratuitamente…), ma per una quantitá di categorie professionali ancora difficile da quantificare ma sicuramente vastissima.
L´unico auspicio é che ci si possa rendere conto di quanto (mal)fatto e porre rimedio nella fase di conversione in legge del decreto (entro 60 giorni), prima di trasformare tutti gli italiani in una massa di galeotti. Di certo a oggi c´é una sola cosa: che il governo ha fatto un pasticcio enorme e di questo dovrá assumersi la relativa responsabilitá politica.




