Rifiutato il porto d’armi per un reato del padre commesso… prima che nascesse!

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino che si è visto rifiutare il porto di fucile per Tiro a volo perché convivente con suo padre che aveva commesso un reato… prima che nascesse!

Con sentenza n. 8020 pubblicata il 4 maggio 2026, il Tar del Lazio (sezione prima ter) ha accolto il ricorso di un cittadino che si è visto rigettare dalla questura di Roma l’istanza per il rilascio del porto di fucile per Tiro a volo, con la motivazione che il richiedente è convivente con una persona con “precedenti di polizia”.

Il “precedente di polizia”, come aveva fatto notare il richiedente il porto d’armi, consisteva in una condanna per porto abusivo d’armi (un coltello acquistato a San Marino a 19 anni portato in territorio italiano), comminata trent’anni prima.

Il tribunale ha accolto il ricorso, valutando che “come documentato in atti, nel diniego gravato non è stato considerato che il reato ascritto al padre del ricorrente era stato dichiarato estinto dal Tribunale di Roma, ex art. 445 comma 2 c.p.p. Inoltre è mancata ogni valutazione in ordine alla gravità o disvalore dell’unico fatto di reato, sopra descritto, in cui, nel lontano 1990 – e dunque 11 anni prima che il ricorrente (nel 2001) nascesse, il padre aveva commesso un reato oggettivamente non grave, anche se ostativo al rilascio del porto d’armi. Tale effetto ostativo, tuttavia, riguarda il genitore e non può estendersi automaticamente al figlio come ha fatto la Questura. Nella specie, è totalmente mancata una qualsivoglia indagine e/o istruttoria sulla persona del ricorrente e sulla totale assenza di pregiudizi a suo carico, trattandosi di un ragazzo incensurato e dalla condotta specchiata. A ciò si aggiunga che la Questura, nel difendersi, ha depositato una memoria in cui ha esposto fatti riferiti inequivocabilmente ad altra persona. Di fatto, la Questura non ha fornito elementi idonei a giustificare il diniego impugnato”.

Il ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, fissate in mille euro oltre accessori e contributo unificato.