Il parere della XIV commissione

Il relatore Fabio Di Micco (M5s) ha elaborato le osservazioni e proposte. Nella 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) passa la linea di recepire solo quanto stabilito dalla direttiva. Con alcuni rilievi… La 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) ha concluso l'esame del decreto Ue 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/Cee, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (n. 23). Il relatore Fabio Di Micco (M5s, nella foto) ha formulato parere favorevole al recepimento, con alcuni rilievi.
"- Vista la frammentarietà della normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi, ai fini di una più chiara implementazione della direttiva in oggetto e una sua uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è auspicabile un preciso recepimento nell’ordinamento giuridico interno dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee, come novellato, che identifica le categorie delle armi A, B e C, prevedendo una revisione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di eliminare il disallineamento tra ordinamento nazionale e normativa comunitaria, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi;
– con riferimento alle nuove misure di custodia per la detenzione delle armi, il testo della direttiva (Ue) 2017/853, che modifica l’articolo 5 bis della direttiva 91/477/Cee, dispone che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia e sicurezza, commisurate al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni detenute, mentre il testo dello schema di decreto legislativo, all’articolo 5, comma 1, lettera f), lascia ampio margine di discrezionalità all’Autorità di pubblica sicurezza nell’imporre le adeguate misure di custodia delle armi e delle munizioni. Si segnala, quindi, la necessità di una riformulazione dell’articolo 5, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo, in modo più aderente al dettato della direttiva (Ue) 2017/853 tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;
– l’articolo 7 dello schema di decreto legislativo attribuisce alla Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare, caso per caso, il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d’armi. Tale disposizione, che non trova riscontro nel testo della direttiva, è già presente nell’ordinamento nazionale; con l’articolo 7 dello schema si introduce l’indicazione espressa dell’autorità competente a stabilire il numero massimo di munizioni e si viene a commisurare la relativa valutazione a particolari esigenze di sicurezza. Non essendo stati previsti, nella norma di delega, criteri direttivi specifici, si ritiene opportuno che lo schema di decreto si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno;
– in relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, previsto dall’articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l’articolo 17 della legge n. 110 del 1975, si osserva che, anche in questo caso, la disposizione non risulta essere prevista dalla direttiva (Ue) 2017/853. Il testo della direttiva non vieta la compravendita mediante contratto a distanza, ma stabilisce che questa tipologia di transazione commerciale sia subordinata al controllo dell’identità della persona che acquisisce l’arma da fuoco e, laddove richiesto, del possesso della necessaria autorizzazione all’acquisto e alla detenzione, da effettuarsi ad opera di soggetti autorizzati quali armaioli, intermediari autorizzati o di pubbliche autorità, prima o al momento della consegna delle armi. Si segnala, pertanto, l’opportunità di riformulare la disposizione di cui al citato articolo 5, lettera e), dello schema, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e più aderente al dettato della direttiva (Ue) 2017/853;
– si osserva, infine, che l’articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema di decreto legislativo, che modifica gli articoli 35 e 42 del Tulps, introduce una disposizione non prevista dalla direttiva (Ue) 2017/853, prevedendo l’obbligo, in capo al soggetto che richiede, a qualsiasi titolo, il nulla osta all’acquisto di armi o la licenza di porto d’armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di aver informato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, indicandone le relative generalità, dell’avvenuta consegna del documento richiesto. Nell’ottica di una maggiore tutela di tutti i soggetti coinvolti, si segnala la necessità di valutare una riformulazione della norma, prevedendo garanzie di tracciabilità della comunicazione effettuata dal soggetto interessato ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio."

Come si vede è passata la linea di recepire solo quanto stabilito dalla direttiva. Soddisfa che sia espressamente indicata l'esigenza di "salvaguardia" delle "categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi". Non convincono, invece, appieno le previsioni di riformulazione sulla custodia di armi e munizioni, con prescrizioni in realtà già previste in base alle singole situazioni, e la "garanzia di tracciabilità" della comunicazione ai familiari che potrebbe ingenerare storture e aggravio burocratico. A quanto riferiscono, il ministero dell'Interno, presente con suoi delegati alla seduta, avrebbe voluto aggiungere ulteriori elementi, ma il tentativo è stato scongiurato dalla vigilanza della vicepresidente della commissione, la senatrice della Lega, Anna Cinzia Bonfrisco.