I versamenti per il Porto di fucile uso caccia

Il Porto di fucile per uso caccia, come è noto, è soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa che deve essere versata anche per ogni anno di vigenza del documento

Il Porto di fucile per uso caccia, come è noto, è soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa che deve essere versata anche per ogni anno di vigenza del documento (sei anni dal rilascio). Taluni, però, esercitando l’ attività venatoria in modo discontinuo pagano la tassa magari il primo anno, poi il secondo anno non la pagano, perché non intendono recarsi a caccia. È in questa circostanza che cominciano a sorgere i problemi: se la tassa non è pagata, si possono acquistare armi e munizioni? Si può trasportare l’arma al poligono? Il Porto d’armi, insomma, è valido a tutti gli effetti o è in qualche misura “mutilato”? Se si ricominciano a versare le tasse annuali, che tipo di validità avranno? Cerchiamo di dare, sinteticamente, una risposta a queste domande. La norma di riferimento è il dpr 641/72, pubblicato sul supplemento ordinario n° 3 alla Gazzetta Ufficiale n° 292 dell’11 novembre 1972, dal titolo “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”. Il documento, modificato e aggiornato nel tempo (soprattutto in relazione all’ammontare delle tasse…), è tuttora in vigore e detta regole molto precise in merito alla validità dei versamenti e del Porto d’armi per uso caccia. Il titolo II del dpr, innanzi tutto, prevede espressamente che sia dovuta una tassa per la concessione del Porto di fucile per uso caccia e una, di pari importo, per il rinnovo annuale. La nota 1 all’articolo 5 del titolo II, in modo piuttosto sibillino, recita: “Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’ arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso”. Da questo ricaviamo, innanzi tutto, che il periodo di dodici mesi di validità del primo versamento decorre non dalla data di effettivo pagamento del bollettino postale, bensì dalla data in cui ci viene rilasciato il libretto (necessariamente successiva, anche di un mese o due, perché le questure vogliono il bollettino pagato prima di istruire la pratica). Un altro punto importante è che, se non si “fa uso” dell’arma si può evitare di pagare la tassa. Cosa si intende, però, per “uso”? dal momento che la norma è riferita all’attività venatoria si potrebbe essere portati a pensare che il mancato pagamento precluda solo la possibilità di esercitare l’attività venatoria, mantenendo però la possibilità di acquistare armi e munizioni e trasportare le stesse. L’articolo 8 del citato dpr, però, porta a propendere per un’ipotesi differente, recitando: “Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”. Questo ci fa capire che il Porto di fucile, in assenza del versamento, è un documento perfettamente valido, ma inefficace. Ne consegue che il mancato pagamento della tassa lascia l’intestatario nella stessa condizione di chi non ha mai richiesto un Porto d’ armi (anche se la sanzione è, in questo caso, di tipo amministrativo e non penale). Un altro aspetto “misterioso” concerne, invece, il momento in cui si desidera riprendere l’attività venatoria e, quindi, ci si reca nuovamente alla posta a effettuare il prescritto versamento. A quel punto, la data di validità del versamento non potrà più coincidere con quella di rilascio del libretto, ma i dodici mesi di validità inizieranno a decorrere dal giorno di pagamento della tassa. L’inizio della validità del versamento successivo, naturalmente, coinciderà con la fine della validità del precedente, fino alla scadenza del libretto. A quel punto, evidentemente, anche se sono trascorsi meno di dodici mesi dall’ultimo versamento, il documento sarà irrimediabilmente scaduto e il “residuo” di giorni di validità andrà perso. L’eventualità si verificherà, ovviamente, solo nel caso in cui si sia omesso di rinnovare ciclicamente i versamenti prima della scadenza dei precedenti, senza soluzione di continuità: in quest’ultima eventualità, invece, visto che i dodici mesi di validità del primo versamento decorrono dalla data del rilascio del libretto, Il versamento per il sesto anno di validità scadrà esattamente nello stesso giorno di scadenza del libretto. Un esempio pratico aiuterà a capire: poniamo il caso che si sia ricevuto il libretto il giorno 25 novembre 2002: il versamento scadrà il 24 novembre 2003. Se, prima di tale data, ci si recherà in posta a effettuare un nuovo versamento, quest’ultimo avrà validità dal 25 novembre 2003 fino al 24 novembre 2004, e così via fino alla scadenza del Porto d’armi, il 24 novembre 2008. Poniamo il caso, adesso, che il Porto d’armi sia stato emesso il 25 novembre 2002 e che non si effettui più alcun versamento fino, poniamo, al 3 gennaio 2005. A quel punto, il versamento varrà dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006. Rinnovando il pagamento della tassa entro tale data, il nuovo versamento varrà dal 3 gennaio 2006 al 2 gennaio 2007. L’ultimo versamento varrà, invece, dal 3 gennaio 2008 al 24 novembre 2008, giorno di scadenza del libretto.