Vince il ricorso gerarchico in attesa del Tar: chi paga le spese?

Con sentenza n. 4887 pubblicata l’11 marzo 2024, il Tar del Lazio (sezione prima ter) si è occupata del ricorso presentato da un cittadino, al quale la questura di Roma aveva revocato il porto di fucile per uso caccia. Il cittadino ha pertanto presentato ricorso al Tar ma, contestualmente, ha anche presentato ricorso gerarchico alla prefettura della Capitale, la quale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e facendo, conseguentemente, cessare la materia del contendere in capo al tribunale amministrativo. La questione, tutto sommato infrequente (sono di gran lunga maggiori i casi nei quali il ricorso gerarchico determina un esito infausto per il ricorrente), pone un ulteriore problema sul tappeto, cioè chi, a questo punto, debba pagare le spese di giudizio in seno allo stesso Tar. I giudici hanno fornito un riscontro in proposito, dichiarando che “nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ed è quindi decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Tar Lazio, Roma, sez. II, 06/06/2022 n. 7274); considerato altresì che la dichiarazione in parola comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ( Consiglio di Stato, sez. IV, 17/08/2022 , n. 7214); ritenuto altresì, alla luce delle motivazioni e del dispositivo del citato decreto prefettizio, attesa la dichiarata illegittimità dell’atto gravato, che sussiste la soccombenza virtuale del Ministero Interno e che pertanto va disposta la condanna alle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, mentre può disporsi la compensazione per le restanti parti del giudizio”. Conseguentemente, il tribunale amministrativo ha disposto il pagamento da parte del ministero dell’Interno di 1.500 euro oltre oneri di legge.