Usa: corte suprema ripristina in via cautelare le norme sulle ghost guns

La corte suprema statunitense ha sospeso in via cautelare la decisione di un tribunale di grado inferiore, che aveva stabilito il divieto per il governo federale di regolamentare le cosiddette ghost guns come armi da fuoco vere e proprie. In sostanza, la decisione consentirà alle norme in materia di ghost guns approvate dall’amministrazione Biden, di restare in vigore fintanto che non si avrà la decisione di merito sulla questione.

La norma in questione, disposta dal Bureau of alcohol, tobacco and firearms, non vieta la vendita o il possesso dei cosiddetti “kit” che, con semplici operazioni, i privati possono completare e montare realizzando armi da fuoco, ma richiede che le componenti, ancorché non finite, siano contrassegnate con una matricola e che i venditori tengano registri che ne consentano la tracciabilità. Questo provvedimento è stato però impugnato alla fine di giugno dal giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Texas, con la motivazione che il bureau avrebbe ecceduto nella propria autorità. È stato, quindi, proposto un ricorso d’urgenza alla Corte suprema, nel quale il solicitor general Elizabeth Prelogar ha sottolineato come negli ultimi anni “i dipartimenti di polizia di tutto il Paese hanno affrontato una esplosione di crimini che coinvolgono le ghost guns”.

Dal canto loro, gli avvocati dei ricorrenti che hanno promosso la causa presso il tribunale distrettuale hanno affermato che “”Il Gun Control Act del 1968 riflette una scelta politica fondamentale del Congresso per regolamentare il mercato commerciale delle armi da fuoco, lasciando i cittadini rispettosi della legge di questo Paese liberi di esercitare il loro diritto di fabbricare armi da fuoco per uso personale senza prepotenti normative federali”. Gli avvocati hanno anche osservato che “Anche se è vero che una tale interpretazione crea scappatoie che come questione politica dovrebbero essere evitate, non è compito della magistratura correggerle”.