Un decreto per le Zps

Le regioni e le province autonome hanno elaborato una bozza di decreto legge per la definizione delle Zone di protezione speciale (Zps), che riportiamo di seguito. Il processo limitativo e dequalificativo nei riguardi dell’attività venatoria è oramai inarrestabile. C’è anche da considerare, in riferimento alle Zps e alle Sic, oltre agli elementi di divieto, anche la difficoltà, per i cacciatori e non solo, per loro individuazione, essendo state istituite sul territori… Le regioni e le province autonome hanno elaborato una bozza di decreto legge per la definizione delle Zone di protezione speciale (Zps), che riportiamo di seguito. Il processo limitativo e dequalificativo nei riguardi dell’attività venatoria è oramai inarrestabile. C’è anche da considerare, in riferimento alle Zps e alle Sic, oltre agli elementi di divieto, anche la difficoltà, per i cacciatori e non solo, per loro individuazione, essendo state istituite sul territorio a macchia di leopardo e non ancora tabellate. [

] Il decreto stabilisce per le Zone di Protezione Speciale (ZPS): a) misure di conservazione inderogabili b) indirizzi per le misure di conservazione che le Regioni andranno a individuare c) attività da incentivare a livello regionale. Tra le misure inderogabili sono previste: Misure inderogabili Sono vietati: – l’attività venatoria prima della III domenica di settembre e dopo il 31 dicembre, con l’eccezione della caccia agli ungulati; – lo svolgimento di attività di addestramento cani a fini venatori, con o senza sparo, prima della I domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; – la pre-apertura dell’attività venatoria; – l’attività venatoria vagante in deroga nei confronti di specie protette di cui all’articolo 9, lettera c della Direttiva 79/409/CEE, previo parere vincolante dell’INFS – l’esercizio dell’attività venatoria con bossoli in materiale plastico, a partire dalla stagione venatoria 2007-08; – lo sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; – la realizzazione/ampliamento di nuove discariche; – l’utilizzo di mezzi motorizzati al di fuori di strade, piste e tracciati esistenti, fatto salvo i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza, nonché l’accesso al fondo degli aventi diritto; – l’introduzione di specie faunistiche alloctone in natura: sono fatte salve le attività di allevamento in ambiente controllato. Le misure sopra indicate debbono essere inserite nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10. – è obbligatoria l’utilizzo di sistemi che riducano il rischio di elettrocuzione e collisione dell’avifauna in nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione. E’ fatta salva l’attività venatoria nel mese di gennaio, per non più di due giorni fissi settimanali, da definire da parte delle Regione e delle Province Autonome, esclusivamente per le forme venatorie da appostamento. Indirizzi da regolamentare entro un anno tranne se è presente una pianificazione regionale conforme alla direttiva Uccelli – la realizzazione di strade di ogni ordine e grado e le relative modalità di accesso; – la realizzazione di elettrodotti; – la realizzazione degli impianti eolici; – la realizzazione di impianti di risalita e di piste da sci, e la rimozione di quelli dismessi; – lo svolgimento di attività sportive e ricreative, quali l’ arrampicata, il sorvolo, il birdwatching, l’escursionismo, il transito dei natanti; – l’attività selvicolturale, con particolare riferimento agli interventi di forestazione, ed alla realizzazione dei tagli boschivi, anche aperture di piste forestali; – l’attività agricola con particolare riferimento all’ utilizzo di prodotti chimici di sintesi ed agli interventi di controllo/gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, in particolare nel periodo riproduttivo; – l’attività venatoria con particolare riferimento all’ elenco delle specie cacciabili, al periodo di esercizio della caccia; Attività da incentivare – sensibilizzazione degli operatori agricoli e dei cacciatori; – trasformazione ad agricoltura biologica delle attività agricole esistenti; – riduzione dell’uso dei biocidi; – attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale per gli habitat e per le specie oggetto della direttiva 79/409; – introduzione di sistemi che riducono il rischio di elettrocuzione e collisione per l’avifauna degli elettrodotti e linee aeree esistenti ad alta o media tensione; Questo documento dovrebbe essere approvato da un decreto interministeriale.