Super green pass e poligoni: cosa dice il decreto?

Con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, è stato istituito il cosiddetto “super green pass” per l’accesso a svariate attività, anche all’aperto. Cambia qualcosa per gli sport del tiro?

Con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente del consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza, si istituisce il cosiddetto “super green pass” o “green pass rafforzato” per l’accesso a svariate attività ricreative e per l’accesso ai mezzi pubblici. In sostanza, il “super green pass” si ottiene tramite l’effettuazione del ciclo vaccinale primario contro il Covid 19 oppure tramite guarigione dal Covid 19, non è considerata più valida l’effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari. Questo “super green pass” sarà necessario a partire dal 10 gennaio e fino al termine del periodo previsto di emergenza nazionale (attualmente fissato al 31 marzo 2022) per l’accesso a specifiche attività. Le uniche esenzioni previste sono per i soggetti di età inferiore a 12 anni e per coloro i quali risultano esentati dalla campagna vaccinale, in seguito a problematiche di salute.

Cosa cambia per chi deve accedere alle strutture sportive (poligoni, campi di tiro privati) per le attività del tiro? In realtà, come anticipato, il decreto fornisce un riferimento esplicito alla necessità di munirsi di “super green pass” per specifiche attività (la cui elencazione deve considerarsi tassativa), tra le quali annoverano gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, i servizi di ristorazione all’aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Non è previsto esplicito riferimento all’accesso agli impianti sportivi per gli sport individuali (quali sono appunto quelli del tiro). Si può quindi ritenere che per l’accesso a tali impianti possa ancora applicarsi la disciplina precedentemente vigente.

Il super green pass sarà inoltre necessario per l’accesso in zona bianca alle competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale per gli sport individuali e di squadra, con una capienza non superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso (al posto rispettivamente del 75 e 60 per cento attualmente previsti).