Over 65 candidati alla presidenza Uits: parla la funzione pubblica

Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri si è pronunciato sulla ormai vexata quaestio dell’ammissibilità di candidati alla presidenza dell’Uits per soggetti ultrasessantacinquenni in quiescenza. Dopo il famoso parere del collegio di garanzia del Coni, che ha inteso escludere la possibilità per i soggetti in quiescenza di candidarsi, il dipartimento della funzione pubblica (adito dai presidenti delle sezioni Tsn di Bolzano, Rovereto, Sassuolo, Savona, Caserta e Perugia) ha rimescolato ulteriormente le carte, considerando di fatto superato dagli eventi il parere del collegio di garanzia Coni, con l’entrata in vigore del nuovo statuto Uits.

In estrema sintesi e per rendere comprensibile dal “legalese” i contenuti del parere anche a chi non abbia dimestichezza con commi, codicilli eccetera, la questione è incentrata sul fatto se l’Unione italiana Tiro a segno sia da considerarsi, o meno, un ente “a base associativa” oppure no. Nel primo caso, infatti, ricadrebbe nella deroga prevista dal decreto legge 101 del 203, quindi consentirebbe l’elezione di soggetti ultrasessantacinquenni, nel secondo caso invece no.

Il dipartimento chiarisce innanzi tutto che “si osserva che non vi è dubbio che l’Unione italiana Tiro a segno sia un ente pubblico non economico, oltre che una federazione sportiva”, considerando inoltre che “l’Unione stessa ha approvato recentemente il proprio statuto, emanato con decreto del ministro della Difesa 8 marzo 2021. In esso sono definiti, tra le altre cose, l’assetto dell’organizzazione e la disciplina degli organi centrali e periferici. Proprio nelle premesse del nuovo statuto si fa riferimento alle modifiche proposte dal commissario straordinario dell’Unione tese, tra l’altro, “ad adeguare alcune previsioni dello stesso ai principi generali che regolano gli incarichi negli organi di enti e organismi preposti all’esercizio di funzioni pubbliche, nonché alle disposizioni introdotte dall’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101 del 2013, per gli enti aventi natura associativa””.

Il dipartimento sottolinea anche che “nell’ambito delle informazioni acquisite attraverso il sito istituzionale dell’Unione, essa si definisce quale “ente pubblico non economico di natura associativa”, facendo riferimento alla necessità di adeguare il proprio ordinamento ai principi del decreto legislativo n. 165 del 2001″.

In pratica, il dipartimento osserva come essendo la stessa Unione a definirsi “di natura associativa”, non si comprende come poi possa ritenere non applicabili per la procedura di elezione dei vertici, le deroghe appositamente previste per gli enti di natura associativa al divieto di candidatura degli ultrasessantacinquenni. 

Il dipartimento conclude, comunque, richiedendo “le valutazioni del ministero della difesa in qualità di amministrazione vigilante nonché dell’Unione italiana Tiro a segno, con particolare riferimento all’eventuale impatto degli aspetti innovativi riconducibili alle recentissime modifiche apportate allo statuto rispetto al quadro regolatorio sopra descritto”.

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Parere funzione pubblica