Le guardie zoofile non possono fare accertamenti in materia di caccia

La VI sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi delle guardie particolari giurate zoofile, stabilendo che…
Con sentenza n. 21508 del 7 maggio 2019 (depositata il 16 maggio), la VI sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi dei poteri e delle facoltà di accertamento in materia di caccia da parte delle guardie particolari giurate zoofile.
La corte, dopo aver evidenziato un andamento ondivago dei precedenti giurisprudenziali della Cassazione, ha espresso la considerazione secondo la quale “La L. n. 189 del 2004, art. 6, comma 2, testualmente prevede che "La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Ora, è di tutta evidenza che l'avverbio "anche" è stato utilizzato dal legislatore con riferimento "alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute", nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase "con riguardo agli animali di affezione". Ne consegue…(omissis)… che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa L. n. 189 del 2004 nonchè le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli "animali da affezione", cioè degli animali domestici”.
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