La riforma Amidei della 157/92: a caccia a 16 anni?

Keira in ferma su fagiano nel corso della cacciata alla Aatv San Fiorano di Cagli (Pu).

Nelle ultime ore, sta tenendo banco sulle pagine della stampa non specializzata la proposta di riforma della legge quadro sulla caccia n. 157/92 presentata dal senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei (ddl n. 779). La stampa non specializzata (e relative associazioni animaliste) si sono “accorte” del ddl perché quest’ultimo è stato assegnato in sede redigente, lo scorso 5 dicembre, alla IX commissione permanente (industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato. La presentazione, tuttavia, risale in realtà allo scorso 28 giugno e non ne è, comunque, ancora iniziato l’esame.

Il ddl consta di 17 articoli, che vanno a modificare svariati articoli della 157/92, ma quello che sta monopolizzando maggiormente l’attenzione è l’articolo 5, il quale sposterebbe il limite di età per conseguire la licenza di caccia dagli attuali 18 anni a 16 anni di età, purché con assenso scritto di coloro i quali esercitano la potestà genitoriale e accompagnati da altra persona che abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio da almeno 3 anni. Iniziativa già bollata, da parte dell’Enpa, di “attentato all’incolumità dei cittadini e all’ordine pubblico, un’inaccettabile militarizzazione del territorio che avrebbe conseguenze psicologiche pesantissime sugli adolescenti”.

Per la verità la possibilità di andare a caccia a partire dai 16 anni era già una realtà del recente passato nazionale e il suo ripristino non può essere neanche dichiarato una novità del ddl Amidei, visto che nel 2009 un altro senatore, Franco Orsi del Pdl, aveva avanzato analoga proposta.

Ma sarebbe davvero così spaventoso concedere ai sedicenni di andare a caccia? Per qualcuno sicuramente sì, occorre tuttavia ricordare che i sedicenni di oggi, conseguendo la patente di categoria A1, oggi possono guidare tra le strade delle nostre città un quadriciclo pesante capace di una velocità fino a 90 km/h e una moto di cilindrata 125 cc fino a 11 kw, con evidenti (e del tutto teorici) pericoli per l’incolumità dei cittadini. La macchina e la moto sono vere e proprie “armi” che possono uccidere (e purtroppo, ogni anno, uccidono migliaia di persone) se gestite in modo scorretto o imprudente, esattamente come il fucile da caccia. C’è molto di ideologico, quindi, nello stracciarsi le vesti su questa specifica diatriba, più che di concreto, obiettivamente.

Nel ddl Amidei sono presenti, tuttavia, molti altri spunti di discussione in merito alla riforma della 157/92 ai quali dedicheremo uno specifico approfondimento, come le indicazioni contenute nell’articolo 6 della bozza, relativamente ai mezzi consentiti di caccia: via il requisito dei 40 mm di altezza minima del bossolo e via anche le limitazioni alla capacità del caricatore o serbatoio delle armi a canna rigata, che a questo punto sarebbe quella massima prevista dalla legge per le armi lunghe non sportive (10 colpi). Vi sono inoltre innovazioni in merito alle specie cacciabili e ai periodi di caccia, alla possibilità per le regioni di istituire Istituti regionali per la fauna selvatica, sotto il coordinamento dell’Ispra che, a sua volta, sarebbe ricondotto sotto l’egida della presidenza del consiglio dei ministri.

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