La circolare conferma la proroga

Al 15 giugno. L’avevamo preannunciato, ma ora ci sarebbe anche un circolare del ministero dell’Interno che lo chiarisce

Sta circolando in queste ore una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno in cui viene confermata esplicitamente l’estensione della validità di tutte le licenze di porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, che avranno quindi validità fino al 15 giugno 2020. Non l’abbiamo ricevuta per vie ufficiali, quindi la cautela è d’obbligo. In ogni caso conferma quanto avevamo già preannunciato in fase di analisi dell’art. 103 del decreto legge n° 18/2020, tuttavia inspiegabilmente contestato da molti.

Tale circolare è stata emanata anche a seguito della richieste di chiarimenti pervenute da parte di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali e “la proroga riguarda anche le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all’art. 134 e 134-bis Tulps e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie di porto di armi”.

La circolare chiarisce quali altri provvedimenti siano prorogati. “L’art. 103 del decreto legge n° 18/2020 realizza, al comma 2, un’ulteriore manovra volta a prorogare fino al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni”, in particolare: “a) le “abilitazioni”, categoria nella quale ricadono le cd. “abilitazioni tecniche” (quali quelle di “fochino” e quelle per lo svolgimento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria in ambito aeroportuale, portuale ferroviario, nelle altre infrastrutture del trasporto pubblico, servizi antipirateria a bordo di navi italiane); b) I “certificati” e gli altri “attestati”, categoria che comprende anche i certificati prodotti all’amministrazione per il rilascio delle licenze di polizia; c) “permessi”, categoria nella quale devono essere ricompresi, ex aliis, anche le licenze di porto d’arma, oltreché per difesa personale, anche per uso caccia e per uso sportivo”.

Al punto b) citato, si conferma, inoltre, che anche le scadenze di tutti i certificati prodotti all’amministrazione sono prorogate, quindi anche quelle relative a certificati anamnestici e di idoneità psico-fisica propedeutici al rilascio delle licenze di porto d’armi. Anche tale punto era già chiaro nel testo del decreto legge numero 18, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo.