La Cassazione torna sui caricatori

La corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui caricatori e, in particolare, su quelli non soggetti a denuncia. Stabilendo un principio molto importante Grazie alla segnalazione dell’avvocato Ivan Russo, pubblichiamo una interessante sentenza della Cassazione che, al di là del caso contingente, evidenzia un principio generale molto importante: secondo la suprema corte, infatti, i caricatori non soggetti a denuncia, quindi di capacità non superiore a 15 colpi per pistola e non superiore a 5 colpi per carabina, non solo non sono da considerarsi parti d’arma, ma è anche possibile, nel caso in cui si sia stati condannati per la loro detenzione prima delle riforme introdotte dal decreto legislativo 204 del 2010 e della legge antiterrorismo n. 43 del 2015, chiedere la revoca della condanna ex art. 673 del codice di procedura penale (e persino il dissequestro e la restituzione degli oggetti, se già non siano stati distrutti).

​Ecco un sunto della sentenza:
Cassazione penale, sez. I, 8 febbraio 2018, n. 11627 (ud. 8 febbraio 2018, dep. 14 marzo 2018)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza nell'interesse di D.S., volta ad ottenere: 1) la revoca ex art. 673, cod. proc. pen., della sentenza irrevocabile il 16 giugno 2013 di condanna per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, in relazione alla detenzione di di caricatori per arma comune.
2. Il Tribunale rilevava che la modifica dell'art. 38 T.U.L.P.S. di cui alla L. n. 43 del 2015, come richiamata nell'istanza, non aveva introdotto una depenalizzazione quanto alle armi, mentre aveva escluso la denunzia solo per i caricatori con quella capienza non superiore a 15 munizioni per arma corta che nella specie non era individuabile esaminando la sentenza.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il D. personalmente in data 30 maggio 2017, lamentando violazione dell'art. 38 T.U.L.P.S., per non essersi considerato che già il D.Lgs. n. 204 del 2010 aveva escluso…, mentre il dubbio sollevato dal giudice dell'esecuzione circa i requisiti del caricatore avrebbe dovuto sciogliersi in favore della posizione del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Ciò con particolare riguardo alla pronunzia in ordine alle domande concernenti la depenalizzazione, da prendere in considerazione in relazione alla particolare incidenza dei diversi interventi normativi rimasti invece appena citati.
2. Quanto alla questione dei caricatori, al fine di escludere l'intervento della depenalizzazione, non ci si poteva limitare a menzionare la mancanza di sicure specificazioni nella sentenza da cui desumere l'effettiva capienza. In tali condizioni, infatti, come rilevato dal Procuratore Generale, è consentito al giudice dell'esecuzione estendere la propria doverosa indagine di natura ricognitiva all'esame degli atti processuali, per definire, ai fini della pronunzia sull'abolizione del reato, l'esatta consistenza e i contorni della condotta già rimasta accertata in sede di cognizione, ferma restando l'esclusione di un nuovo giudizio di merito (Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Rv. 266885; Sez. 1, n. 2638 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 254561; Sez. 6, n. 22539 del 10/03/2003, Rv. 226196).
3. Per queste ragioni il provvedimento impugnato, affermando la manifesta infondatezza in forza di indagini ed argomentazioni carenti con conseguente irrituale mancata instaurazione del contraddittorio, non si sottrae nella sua interezza alle censure mosse nel ricorso e va pertanto annullato con rinvio, per nuovo giudizio che, previa fissazione dell'udienza camerale e osservando quanto alla composizione dell'organo giudicante le disposizioni in materia di incompatibilità (sentenza Corte Cost. n. 183 del 2013), terrà conto sotto il profilo degli obblighi di verifica e motivazionali delle osservazioni sopra svolte.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018