Il testo definitivo del decreto

Qui sotto in allegato trovate il testo definitivo del decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria “armi” 2008/51/Ce. Il testo ha ricevuto una prima approvazione dal consiglio dei ministri, alla quale dovrà, secondo quanto riferito da Assoarmieri, seguire una seconda approvazione ufficiale e, quindi, il placet del presidente Napolitano e di Bruxelles

Qui sotto in allegato trovate il testo definitivo del decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria “armi” 2008/51/Ce (www.governo.it). Il testo ha ricevuto una prima approvazione dal consiglio dei ministri, alla quale dovrà, secondo quanto riferito da Assoarmieri, seguire una seconda approvazione ufficiale e, quindi, il placet del presidente Napolitano e di Bruxelles.

Cominciando dalle buone notizie, non risultano esservi modifiche della situazione per gli appassionati di ricarica, diversamente da quanto si temeva leggendo il contenuto delle precedenti bozze. Altra buona notizia, se da un lato si specifica che sono da considerarsi, ai fini della legge, “munizione” anche le componenti (palle, bossoli eccetera), all’articolo 3, lettera e), si specifica che è obbligatoria la denuncia delle “munizioni finite”, quindi assemblate, e “materie esplodenti di qualsiasi genere”. Importante anche la previsione del limite entro cui dover fare la denuncia (72 ore), e l’eliminazione dei caricatori dal novero delle componenti d’arma in senso giuridico.

Per quanto riguarda le Soft air, da “giocattoli” vengono definite “strumenti”, possono essere vendute solo ai maggiori di 16 anni e devono avere la volata dipinta di rosso per almeno 3 centimetri. Per fortuna, non sembra essere stata accolta l’idea di costringere i produttori a ridurre del 20 per cento le dimensioni delle repliche, rispetto agli originali. Confermato il divieto di porto per gli storditori elettrici e il limite di detenzione di 200 colpi per le cartucce per pistola anche se si possiede una carabina in quel calibro. Il 9 mm parabellum diventa esplicitamente off-limit per gli appassionati (almeno nelle semiauto), non è però “da guerra” per i produttori ai fini dell’esportazione. L’ottenimento di una licenza per l’acquisto di armi deve essere comunicata ai conviventi maggiorenni (anche non legati da rapporto di parentela) e, se non si è in possesso di un porto d’armi, bisogna assoggettarsi ai controlli psicofisici di idoneità almeno ogni sei anni. I requisiti psicofisici sono determinati da un decreto che dovrà essere emanato, così come un decreto dovrà regolare altri aspetti specifici. Nel complesso poteva sicuramente andare peggio, sta di fatto che se non ci fosse stata una levata di scudi degli appassionati, delle organizzazioni di categoria e della Fisat, le conseguenze sarebbero state ben peggiori.