Il rinnovo del porto per difesa non costituisce legittimo affidamento

Con sentenza n. 16800 del 10 novembre, la Sezione prima stralcio del Tar del Lazio è tornata ancora una volta a occuparsi dei criteri di concessione o di diniego del rinnovo del porto di pistola per difesa personale. In particolare, al ricorrente è stato negato il rinnovo del porto d’armi, sulla base del fatto che “la concessione ed il rinnovo delle licenze di porto di pistola, ai sensi dell’art. 42 del Tulps, costituendo una deroga al normale divieto di portare armi sancito per legge, presuppongono la dimostrazione aggiornata, da parte del richiedente, di fatti ben specifici che facciano ritenere che l’istante sia verosimilmente esposto ad un concreto e specifico rischio per la propria incolumità personale tale da porlo in condizione differenziata rispetto agli altri cittadini… atteso che non si rilevano situazioni di pericolo concreto ed attuale tali da diversificare la situazione del suddetto dalla generalità dei cittadini, giustificando il richiesto rinnovo”.

Il ricorrente ha fondato il proprio ricorso con la motivazione che “al fine di salvaguardare il suo legittimo affidamento, la p.a. avrebbe dovuto motivatamente rappresentare le sopravvenute circostanze che hanno comportato il diniego del rinnovo della licenza e di renderle esplicite attraverso una puntuale motivazione”, che l’autorità di pubblica sicurezza non ha invece svolto.

I giudici hanno tuttavia respinto il ricorso, argomentando che “Il rilascio di precedenti titoli di polizia per il porto di pistola per difesa personale non determina un obbligo di motivazione rafforzato per l’amministrazione, non configurandosi alcun legittimo affidamento in tal senso in capo al privato. Non a caso l’istante deve avanzare la richiesta di rinnovo annualmente ed annualmente l’autorità di pubblica sicurezza ha l’obbligo di vagliare e valutare l’attualità delle motivazioni addotte per il rilascio del titolo di polizia. Ai fini di tale valutazione il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiede la prova, in capo all’istante, del “dimostrato bisogno” dell’arma, prova che, come detto, deve essere fornita dall’istante e non può essere desunta dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, ma deve fondarsi su specifiche e attuali circostanze. Nel caso di specie, l’attuale ricorrente si è limitato a produrre le licenze per le attività professionale dallo stesso svolte, ma non ha indicato, né provato peculiari situazioni di pericolo tali da giustificare il rinnovo del titolo, non potendo le precedenti autorizzazioni comportare una inversione dell’onere probatorio. Pertanto il ricorso deve essere respinto”.