Il regolamento c’è, ma il peperoncino continua a pizzicare…

Una sentenza della cassazione fa chiarezza, ma tribunali e procure non hanno ancora le idee ben chiare. Ma che si aggiornino invece di danneggiare i cittadini!

 

Una sentenza del Tribunale di Verona ha condannato al pagamento della sanzione di 120 euro una donna che teneva in tasca una bomboletta spray al peperoncino. Secondo i giudici di I grado lo spray al peperoncino non contiene gas con sostanze chimiche vietate dalla legge n° 895 del 1967,  pertanto non può essere considerato un'arma. 
Il tribunale ha ritenuto di punire la donna per il reato previsto dall'articolo 4 della legge 110/75, cioè il porto di oggetti atti a offendere senza giustificato motivo, sembra perché la particolare bomboletta conteneva 50ml di contenuto, quantità superiore a quanto stabilito dal decreto del ministero dell'Interno e fissata nel massimo di 20ml. La procura generale di Venezia, comunque, si era rivolta alla corte di cassazione convinta che il contenuto di uno spray al peperoncino dovrebbe essere considerato un preparato chimico che provoca conseguenze molto dolorose nelle persone colpite, perciò questo tipo di bomboletta dovrebbe essere equiparata ad un'arma. La suprema corte ha, per fortuna, considerato infondato il ricorso smentendo l'interpretazione della procura di Venezia, in quanto la legge fa rientrare nella categoria delle armi soltanto contenitori di gas a base di prodotti chimici, biologici e  radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa. Inoltre ha precisato che a maggio 2011 dal ministero dell'Interno è stato diffuso un regolamento che definisce  quali caratteristiche tecniche devono possedere gli strumenti di autodifesa a base di peperoncino  per escludere  completamente la possibilità di danneggiare una persona.
Ricordiamo che a due anni dall’emanazione della legge 15 luglio 2009, n° 94 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che aveva modificato l’art. 2, comma 3, della legge 110 del 1975, al fine di consentire ai cittadini il libero porto degli strumenti per autodifesa a base di Oleorisin Capsicum, i ministeri competenti hanno approvato il regolamento che dà applicazione alla norma con il decreto interministeriale 12 maggio 2011, n° 103, “concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum (oc) e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona…”.
In base a quanto previsto in questo decreto, non potranno più considerarsi armi, in quanto ritenuti non idonei ad arrecare offesa alla persona, tutti quei prodotti che siano rispondenti alle specifiche tecniche riportate nel regolamento in parola.
Il testo, all’articolo 1, prevede che i prodotti in questione debbano avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela di prodotto non superiore a 20 ml;
b) che la percentuale di oc disciolto nella miscela non sia superiore al 10% e che la concentrazione massima di capsicina non superi il 2,5 %;
c) la miscela erogata non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all’atto della vendita ed essere muniti di un dispositivo di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
e) gittata utile non superiore a 3 metri.
I prodotti in commercio, non conformi alle predette caratteristiche tecniche, in base a quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 1, dovranno essere considerati armi proprie. Il decreto prevede anche che sui prodotti immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana, le indicazioni, visibili e leggibili, che diano informazioni circa la denominazione del prodotto e il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
Inoltre, sulla confezione del prodotto devono essere riportate informazioni inerenti l’importatore o il produttore (qualora sia italiano), le componenti della miscela, le istruzioni e precauzioni per l’uso, l’indicazione che l’uso del prodotto è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o ad una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità, il simbolo di pericolo e l’avvertenza che trattasi di sostanza irritante.
Le predette indicazioni possono anche essere contenute in un foglio illustrativo da inserire nella confezione del prodotto.
Quindi, di fatto, si possono portare legalmente gli spray al capsicum a partire dal 9 gennaio 2012, purché rispondano alle caratteristiche ora stabilite.
In realtà il regolamento non specifica nulla riguardo la modalità di erogazione della miscela irritante e, quindi, i prodotti consentiti potranno utilizzare varie modalità tecniche per l’emissione della miscela.
Non trattandosi più di armi, questi prodotti possono liberamente entrare a far parte della dotazione di servizio di polizie locali e guardie particolari giurate, ma in base a quanto previsto, potranno essere utilizzati solo per respingere eventuali aggressioni.