Il ministero non dorme mai…

…e noi neppure. Abbiamo avuto notizia dell’intenzione (per il momento sembra sia solo un’intenzione) da parte del ministero degli Interni di limitare, con una circolare, la capacità dei caricatori delle armi a canna rigata per la caccia a due colpi, come è attualmente per i fucili a canna liscia. La motivazione del provvedimento risiederebbe in presunti dubbi interpretativi dell’articolo 13 della legge 157/92, che giova riportare tanto per chiarirci le idee: “L’attiv… …e noi neppure. Abbiamo avuto notizia dell’intenzione (per il momento sembra sia solo un’intenzione) da parte del ministero degli Interni di limitare, con una circolare, la capacità dei caricatori delle armi a canna rigata per la caccia a due colpi, come è attualmente per i fucili a canna liscia. La motivazione del provvedimento risiederebbe in presunti dubbi interpretativi dell’articolo 13 della legge 157/92, che giova riportare tanto per chiarirci le idee: “L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40”. Ebbene, secondo il ministero la norma non è chiara, quindi è necessario pubblicare una circolare interpretativa che limiti i caricatori delle armi a canna rigata a 2 colpi. A quanto pare, la motivazione sarebbe legata alle prestazioni balistiche delle armi a canna rigata e alla volontà (ma è davvero compito del ministero dell’interno?) di proteggere la selvaggina. Forse non sanno che, per gli ungulati, esistono precisi piani di abbattimento e che avere un caricatore da cinque colpi non significa poter abbattere cinque caprioli. Semmai, un caricatore con qualche colpo in più assicura l’abbattimento e scongiura il rischio di ferimenti. Ma quello che più preoccupa, ancora una volta, è la volontà di sostituirsi al legislatore nella previsione di limiti non previsti dalla legge. I latini dicevano “ubi lex voluit dixit”: quello che la legge vuol dire, lo dice chiaramente e non lo lascia semplicemente intendere. E dalla lettura dell’ articolo 13, si ricava che il limite di due colpi nel serbatoio è specificamente previsto per le armi a canna liscia, mentre per le armi a canna rigata si prevede il solo limite delle dimensioni del bossolo. Una volta tanto che la legge è chiara, sembra si faccia apposta per complicarla, forse per portare avanti disegni “collaterali”: non sarà che si vogliono, in questo modo, considerare tutte le armi lunghe a più di due colpi semplici armi comuni, obbligando a richiedere la licenza di collezione chi ne detiene più di tre? È giunto il momento di chiedersi se qualcuno, al ministero, ritiene che sussistano particolari motivi per contraddire quanto stabilito dalle leggi e dallo stesso ministero appena pochi anni fa. Ci aspettiamo una forte presa di posizione sia da parte delle associazioni venatorie, sia da parte delle federazioni sportive e delle associazioni delle categorie professionali.