Il fucile a canna liscia “catalogato”

Che cosa ci fa un fucile a canna liscia nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo? La domanda sorge spontanea osservando il numero 16.912 del catalogo, al quale risulta iscritto il fucile Fabarm Martial Ultrashort. Ecco il testo integrale delle motivazioni, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007. Il commento a questa anomalia burocratica lo trovate sul fascicolo di giugno di Armi e Tiro.Vista la domanda con la quale il signor … Che cosa ci fa un fucile a canna liscia nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo? La domanda sorge spontanea osservando il numero 16.912 del catalogo, al quale risulta iscritto il fucile Fabarm Martial Ultrashort. Ecco il testo integrale delle motivazioni, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007. Il commento a questa anomalia burocratica lo trovate sul fascicolo di giugno di Armi e Tiro. [

] Vista la domanda con la quale il signor xxxx xxxx ha chiesto l’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ai fini della fabbricazione dell’arma in seguito descritta; Tenuto conto dei propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978. con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti al catalogo stesso; Letto l’art. 1 comma 2 del Dm 21 aprile 1980, con in quale, in relazione agli obblighi di catalogazione, si dà la definizione di “fucile da caccia ad anima liscia”; visto l’art. 2, commi 1 e 3 della direttiva 477/91/Ce, recepita con il d. L.vo 30 dicembre 1992, n. 527, relativo al controllo dell’acquisizione e detenzione armi, il quale non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali in materia di caccia e fa salve le disposizioni più rigorose che gli Stati intendono darsi; letto l’art. 12, comma 2, della citata direttiva, nel quale si esclude che tra le armi di cui è facilitata la movimentazione “per uso caccia” possano figurare i fucili a canna liscia a ripetizione ordinaria o semiautomatici, la cui canna non superi i 60 cm; tenuto conto che, nell’ allegato I della richiamata direttiva comunitaria 91/477, al punto IV sono genericamente indicati i parametri per distinguere le armi corte da quelle lunghe, lasciandosi alla scelta dei singoli Stati l’individuazione degli elementi distintivi tra fucili e carabine; visto l’art. 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel quale, stabilendosi che “l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12…”, si omette la definizione di fucile da caccia ad anima liscia, per la quale, dunque, ci si deve rifare ai criteri fissati con il menzionato Dm 21 aprile 1980 e con la citata direttiva 477/91 Ce; considerato che i fucili ad anima liscia con ricaricamento a pompa sono inseriti al punto Ml1, lettera b) dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal consiglio in data 19 marzo 2007 e, dunque, devono essere assoggettati a particolari misure di controllo che ne garantiscano una migliore tracciabilità e che tale finalità può essere perseguita mediante la catalogazione delle armi in parola; tenuto conto che il fucile di cui il fabbricante chiede la catalogazione, benché ad anima liscia, ha una lunghezza di canna pari a mm 360 e un serbatoio tubolare della capacità di 5 colpi; considerato che, in relazione alle caratteristiche costruttive l’ arma in parola non risulta né progettata né idonea per un effettivo impiego venatorio; ritenuto, quindi, che per tale fucile non possa trovare applicazione l’esenzione dall’obbligo di catalogazione prevista dall’art. 7 comma 1 della legge 18 aprile n. 110, per i soli fucili da caccia ad anima liscia; sentita la commissione consultiva centrale per il controllo ami la quale, nella seduta del 7 novembre 2007, ha espresso parere favorevole alla catalogazione del fucile, avendo accertato che l’arma ha i requisiti per essere inclusa tra quelle comuni; ritenuto di dover, per le motivazioni giuridiche sopra indicate, condividere il citato parere; visti gli articoli 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110; visto quanto previsto dall’art. 8, punti a) e b) del protocollo delle Nazioni unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco e loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità transnazionale organizzata, recepito con la legge n. 146 del 16.3.2006 DECRETA L’istanza summenzionata è accolta e il modello dell’arma di seguito riportato è iscritto nel catalogo al numero di fianco segnato che deve essere impresso sul castello o sulla bascula dell’arma stessa: Fucile a ripetizione semplice (ordinaria a pompa) Fabarm mod. Martial Ultrashort cal. 12/76 (canna ad anima liscia mm 360) – serbatoio tubolare 5 cartucce. Numero di iscrizione nel catalogo 16912. Trattasi di arma comune non ammessa per l’impiego venatorio.