Una delle derive più surreali nei provvedimenti adottati da questure e prefetture nel togliere le armi legalmente detenute ai cittadini è quella relativa al fatto che questi provvedimenti vengono presi anche quando il cittadino oggetto delle “attenzioni” è la vittima di un reato e ha avuto l’unica colpa di denunciarlo alle forze dell’ordine. A riportare, in parte, l’ago della bilancia al centro ha provveduto, proprio su questo specifico argomento, il Tar di Palermo (n. 2563 del 31 agosto 2026), accogliendo il ricorso di una donna che si era vista negare il rinnovo del porto di fucile per Tiro a volo proprio perché aveva denunciato alcuni atti di molestia da parte dell’ex coniuge. Inizialmente la donna aveva tentato la strada del ricorso gerarchico, ottenendo di fatto identica risposta anche da parte della prefettura. L’autorità di pubblica sicurezza aveva giustificato il provvedimento parlando di “un clima di tensione con l’ex coniuge, che ha portato all’adozione di un decreto di ammonimento nei confronti di quest’ultimo in data 06.11.2023”, con l’ulteriore beffa rappresentata dal fatto che, pur riconoscendo “l’interessata del tutto incolpevole rispetto alla vicenda complessivamente considerata”), si era formulato un giudizio di inaffidabilità sulla “circostanza oggettiva in cui versa la ricorrente, ovvero l’essere vittima di atti persecutori…è idonea a fondare il rischio di abuso delle armi da parte della stessa”. In realtà si era trattato di atti persecutori compiuti nei confronti della donna da parte dell’ex marito (non convivente) il quale affetto da disturbi psichiatrici, avrebbe compiuto atti molesti recandosi nei pressi dello studio professionale della medesima, oltre che fuori la relativa porta, distruggendo la targhetta riportante il suo nome e scaraventando la cassetta postale.
I giudici hanno tuttavia accolto il ricorso, asserendo che “non è dato comprendere quali sarebbero gli elementi di rischio che hanno indotto l’amministrazione a formulare un giudizio di inaffidabilità sulla ricorrente, tenuto conto che con l’ex marito non risultano rapporti di convivenza, né di frequentazione alcuna, e che, secondo quanto riferito e non contestato, a seguito del decreto di ammonimento, non ci sarebbero più stati episodi molesti. Tra l’altro, gli stessi episodi di violenza riportati sono riconducibili all’esclusiva condotta dell’ex coniuge, realizzati in assenza della ricorrente, la quale ha dato prova di diligenza e autocontrollo nel rivolgersi alle autorità di polizia. Sul punto, il Collegio ritiene che qualora si tratti di condotte riconducibili a soggetti diversi dall’interessato, l’amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base con le eventuali ricadute sul coinvolgimento del soggetto interessato al porto d’armi in termini di propria affidabilità; valutazione che, nella fattispecie odierna risulta completamente mancante”.
L’amministrazione soccombente è stata condannata al pagamento delle spese, fissate in 2 mila euro oltre oneri di legge.




