Con sentenza n. 17.985 del 23 aprile 2026 (pubblicata il 19 maggio), la settima sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi dell’omessa denuncia di trasferimento di armi e munizioni. L’elemento di novità rispetto alle numerose, precedenti sentenze è che, a quanto si deve desumere dal dispositivo della sentenza, tra i motivi di ricorso addotti dal difensore dell’imputato c’è quello secondo il quale nelle denunce presentate dall’imputato stesso, l’indirizzo di detenzione delle armi sembra che non fosse indicato. Malgrado ciò, l’elemento non è stato ritenuto scriminante dalla Corte, che ha infatti osservato che “incontestata la condotta di omessa denuncia di trasferimento dell’arma, non giova all’imputato affermare che nelle originarie denunce egli non aveva indicato il luogo di detenzione posto che chiaramente lo stesso doveva intendersi quello di residenza, risultante dall’atto stesso di denuncia, ciò per la ragione l’Ufficio di pubblica sicurezza deve avere certezza del luogo ove le armi sono detenute per consentire l’immediato reperimento del detentore e del luogo di detenzione dell’arma anche in assenza di qualsiasi attività investigativa”.
La Cassazione sulla mancata denuncia del cambio di indirizzo delle armi
La Cassazione è tornata a occuparsi della mancata denuncia del cambio di indirizzo delle armi detenute, con una pronuncia per certi versi inedita. Ha infatti detto che…




