Enalcaccia difende i cacciatori al Tar Campania

Nell’udienza di merito svoltasi alla III sezione del Tar di Napoli, in merito al ricorso presentato dall’Associazione vittime della caccia per l’annullamento del calendario venatorio 2012-2013, si è presentata solo l’Enalcaccia: assenti, infatti, sia la parte ricorrente, sia la Regione Campania

Nell'udienza di merito svoltasi alla III sezione del Tar di Napoli, in merito al ricorso presentato dall'Associazione vittime della caccia per l'annullamento del calendario venatorio 2012-2013, si è presentata solo l'Enalcaccia: assenti, infatti, sia la parte ricorrente, sia la Regione Campania.

Il ricorso è stato presentato per contestare la validità triennale del calendario venatorio e per contestare la parte in cui si prevedeva la chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio (anziché il 31 dicembre) e il carniere stagionale dell'allodola a 70 unità per cacciatore. L'avvocato Enalcaccia ha spiegato come la validità triennale del calendario venatorio non precluda affatto la tutela giurisdizionale e che il termine della caccia alla beccaccia il 20 gennaio sia compatibile sia con le indicazioni della legge 157/92, sia con le linee guida dell'Ispra. Il carniere dell'allodola è anch'esso compatibile con i numeri indicati in numerosi studi scientifici.

A questo punto, si attende di conoscere la sentenza.