Una ragione in più

Ne uccidono più le auto delle armi. Non è una novità: quello degli incidenti automobilistici è un bollettino di guerra tragico, per fermare il quale le azioni positive non sono mai abbastanza. Si fa presto a dire che le auto sono molto pericolose, decisamente più delle armi. Non guasta, ma è una constatazione così facile che non serve a nulla. Anzi, la sacrosanta “tolleranza zero” verso gli automobilisti e la guida in stato alterato da droghe o alcool porta conseguenz… Ne uccidono più le auto delle armi. Non è una novità: quello degli incidenti automobilistici è un bollettino di guerra tragico, per fermare il quale le azioni positive non sono mai abbastanza. Si fa presto a dire che le auto sono molto pericolose, decisamente più delle armi. Non guasta, ma è una constatazione così facile che non serve a nulla. Anzi, la sacrosanta “tolleranza zero” verso gli automobilisti e la guida in stato alterato da droghe o alcool porta conseguenze ancora più gravi per i titolari di licenze in fatto di armi. Succede, infatti, che ad alcuni cacciatori e tiratori ai quali è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza o in preda a droghe (articolo 186 del codice della strada), oltre alla patente, sia stato successivamente ritirato anche il Porto d’armi. Non vi sono norme espresse in tal senso. Ma il decreto ministeriale 28 aprile 1998 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22 giugno 1998, n. 143), che fissa i requisiti psicofisici necessari al rilascio e al rinnovo di un Porto di fucile per uso caccia e Tiro a volo, all’articolo 1 punto 5) prescrive che “non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”. Se è vero che l’assunzione anche occasionale di droghe costituisce causa di non idoenità al rilascio del Porto d’armi, una diversa considerazione merita il rilevamento del tasso alcolico superiore agli 0,5 mg/l, limite molto stringente stabilito dal nostro ordinamento. Ecco il parere al riguardo del nostro consulente legale, avvocato Gabriele Bordoni: «Non mi pare che si possa trarre spunto da un rilevamento di quel tipo per intervenire in modo così drastico su autorizzazione completamente diversa e autonoma nei presupposti dalla patente di guida, quale è il Porto d’armi. Né la violazione penale può essere fatta rientrare fra quelle che comportano inibitorie rispetto ad autorizzazioni in materia di armi. Sarebbe necessario verificare, almeno, se la violazione abbia avuto natura episodica oppure si inscriva nella vita del soggetto assieme ad altre, segnalandone la contiguità con l’alcool. Soltanto in questa seconda ipotesi, del resto, mi pare che il questore farebbe uso adeguato del potere discrezionale di cui dispone che gli consente di intervenire con verifiche e provvedimenti nei casi in cui lo stato di salute fisiopsichica dei titolari di Porto d’armi sia compromesso, altrimenti si troverebbe in pieno nel territorio dell’arbitrio. Oppure, si potrebbe ragionare soltanto per le ipotesi più gravi di rilevata ebbrezza alcolica, quelle che espongono un tasso superiore a 1,5 mg/l, ponendole come significative dell’incapacità di autocontrollo del soggetto. Del resto, mentre si registrano numerosissimi episodi di incidenti stradali favoriti dall’uso di alcool e di stupefacenti, non mi pare ricorra alcuna casistica significativa in quel senso nel contesto venatorio». Come spiegato fino alla noia su queste pagine, l’attenzione degli appassionati d’armi nel trattare le armi è (e deve essere) sempre altissima, non tanto e non solo perché lo prescrive la legge, quanto perché lo impongono la coscienza e il senso di responsabilità. Adesso c’è una ragione in più per esercitare il controllo su se stessi e anche per rinunciare a quel bicchiere in più che può capitare di assumere, ma potrebbe essere pericoloso per sé e gli altri. Il rischio di perdere il Porto d’armi, come sanzione aggiuntiva, che sia legittima o meno (e abbiamo visto che non lo è del tutto), deve comunque far comportare i titolari ancora meglio di tutti gli altri cittadini. Due volte meglio, due volte più responsabilmente degli altri cittadini. Per essere due volte meno pericolosi degli altri cittadini. Altroché potenziali criminali!