Pistola per agenti di Ps: il Sulpl scrive al ministero

Il sindacato degli operatori delle polizie locali scrive al ministro dell'Interno Piantedosi in merito alla circolare sull'arma personale fuori servizio per gli agenti di ps, sottolineando che la loro qualifica non ha limiti territoriali contrariamente a quanto sostenuto dal ministero

Il Sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale (Sulpl) ha scritto una lettera indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in risposta alla circolare di qualche giorno fa che rende di fatto operativa la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di acquistare e portare fuori servizio un’arma personale, più occultabile di quella d’ordinanza. Il motivo del contendere è l’affermazione, contenuta nella circolare, secondo la quale gli agenti di polizia locale sarebbero vincolati, nel porto dell’arma personale fuori servizio, ai confini del comune di appartenenza professionale.

“Stando al tenore della circolare”, si legge nella missiva, “parrebbe che detta facoltà – per gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale – sia limitata al territorio di competenza a norma della Legge 65/1986, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 5, relative alla competenza territoriale. Tesi che stando alla circolare troverebbe conferma nell’art. 57 c. 2 lett. b) C.P.P., che stabilisce che gli appartenenti alla Polizia Locale sono agenti di polizia giudiziaria “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”, come ribadito dalla giurisprudenza citata dalla sempre dalla circolare, e sempre in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria, senza dubbio territorialmente limitate, come espressamente stabilito dal Codice di Procedura Penale. Funzioni, quelle di agente polizia giudiziaria, in alcun modo correlate alla facoltà o al diritto di portare armi in relazione al citato art. 28 c. 1 D.L. 48/2025, e completamente distinte da quelle di agente pubblica sicurezza, a cui invece fa riferimento il norma. Appare pertanto discutibile l’ipotesi, per altro mai esplicitamente confutata dalla circolare interpretativa, che anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia limitata al territorio di competenza. A differenza infatti della qualifica di agente di polizia giudiziaria, che trova il proprio limite nel già richiamato art. 57 c. 2 lett. b) C.P.P., nulla di analogo risulta in merito alla presunta limitazione territoriale della qualifica di agente di pubblica sicurezza, né all’interno della predetta Legge 65/1986, né di qualsiasi altra disposizione di legge. Al contrario, negli anni, la giurisprudenza ha ribadito che la qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita agli appartenenti alla Polizia Locale – al pari di quella attribuita agli appartenenti alla Forze di Polizia dello Stato – non ha limitazioni di spazio e di tempo, come stabilito in primis dall’art. 18 R.D. 690/1907 e confermato da varie sentenze, dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché dallo stesso Ministero degli Interni”.

L’organizzazione sindacale chiede quindi al ministero “opportuna revisione della interpretativa, alla luce della descritte ed oggettive difformità tra il dato normativo e giurisprudenziale, e l’interpretazione, formulata sulla base dei citati erronei riferimenti, data dal Ministero degli Interni”.