Nessuna incompatibilità per il presidente Assoarmieri

Il consiglio dell’ordine degli avvocati ha sciolto ogni dubbio al riguardo: Antonio Bana non ha alcuna incompatibilità con il ruolo di presidente Assoarmieri L’elezione del presidente dell’Assoarmieri, svoltasi durante la fiera Hit show di Vicenza in un clima mai così teso, che ha visto la conferma del mandato all’avvocato Antonio Bana, ha avuto uno spiacevole strascico, che si è per fortuna risolto in breve tempo. Un associato, infatti, avevano depositato al consiglio dell’ordine degli avvocati una richiesta di valutazione sull’eventuale incompatibilità professionale (o “non opportunità”) dell'avvvocato Bana con il ruolo di presidente dell’Assoarmieri.
Il consiglio si è pronunciato con delibera del 14 marzo, chiarendo che “le ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato sono contenute nell’art. 18 della L. 247/2012. Tale disposizione prevede che la professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (art. 18, lett. b) nonché con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico (art. 18 lett. c).
Lo stesso codice deontologico forense (art. 6) richiama i principi di indipendenza, dignità e decoro cui attenersi. È principio pacifico che l’incompatibilità prevista dall’art. 18 lettera c) della legge professionale riguardi il ruolo dell’avvocato in imprese, in qualunque forma costituita, che esercitino attività commerciale. Ove si versi, invece, nell’ipotesi di enti, associazioni, persone giuridiche prive di finalità lucrative e che non svolgano attività commerciali, non viene in rilievo l’incompatibilità ex art. 18 LP, indipendentemente dal ruolo assunto dall’avvocato e dalle funzioni che egli viene chiamato a svolgere.
Nel caso di specie, la finalità non lucrativa dell’ente (associazione Assoarmieri) emerge esplicitamente dallo Statuto (articolo 1); le funzioni e le attività (dettagliate dall’art. 6) non appaiono riconducibili ad attività commerciali.
Quanto alle finalità svolte dall’Associazione, come dettagliate e come presidiate, quanto alla loro osservanza, dall’esistenza di un codice etico (art. 5), esse non appaiono in contrasto con i principi sopra indicati. Il parere richiesto è pertanto nel senso che non sussistono – nella fattispecie in questione – profili di incompatibilità rispetto all’assuzione della carica di presidente di Assoarmieri”
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“Malgrado la evidente pretestuosità e assurdità della vicenda", ha commentato il presidente Bana, "ho ritenuto di posticipare la mia accettazione formale dell’incarico, nel corso del consiglio direttivo Assoarmieri, proprio per sottolineare l’assoluta trasparenza del mio operato in qualsiasi situazione. La conclusione dell’ordine degli avvocati, del tutto conforme alla logica e al mio modo di operare, ha sgombrato il campo da ogni possibile dietrologia. Adesso, non resta che rimboccarsi le maniche per continuare a difendere la categoria, come ho sempre fatto in questi anni. Ringrazio i consiglieri per il loro supporto”.