Limiti sugli inneschi nel nuovo decreto

Lo scorso 9 agosto è stato emanato un decreto che modifica gli allegati del regolamento di esecuzione al Tulps, in merito alla classificazione degli esplosivi e alle procedure per la minuta vendita delle materie esplodenti. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 198 del 26 agosto, tra le varie indicazioni che fornisce in merito alla minuta vendita, si occupa anche della vendita al pubblico degli inneschi

 

Lo scorso 9 agosto è stato emanato un decreto che modifica gli allegati del regolamento di esecuzione al Tulps, in merito alla classificazione degli esplosivi e alle procedure per la minuta vendita delle materie esplodenti. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 198 del 26 agosto, tra le varie indicazioni che fornisce in merito alla minuta vendita, si occupa anche della vendita al pubblico degli inneschi, stabilendo all’articolo 4 che nei locali delle armerie “possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima”. Il quantitativo detenibile è elevato a 50 mila inneschi e 50 mila bossoli innescati per quelle armerie che hanno anche l’attività di caricamento munizioni, ma in tal caso i locali di deposito non possono essere accessibili al pubblico. Ora, è chiaro che un limite di 25 mila inneschi possa sembrare elevato in sé, ma in realtà si tratta di un quantitativo risibile, in special modo se tra i clienti dell’armeria si annoverano agonisti di Tiro dinamico. Soprattutto considerando che si passa da una situazione nella quale non vi era alcun limite per la minuta vendita, a una situazione nella quale il limite è particolarmente penalizzante e con il corollario, non trascurabile, che nessun limite è posto ai privati in relazione alla detenzione dei famigerati inneschi.

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