Con sentenza n. 2358 del 6 febbraio 2026, la sezione prima ter del Tar del Lazio ha emanato una sentenza piuttosto interessante, che riguarda il rapporto tra possesso di stupefacenti e porto d’armi. Al ricorrente, infatti, era stata disposta la revoca del porto di fucile per Tiro a volo perché, in un controllo aeroportuale prima di prendere un aereo, era stato trovato in possesso di 1,38 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. In seguito al fatto, era stata dapprima disposta la sospensione del porto d’armi per tre mesi, quindi il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni, infine la revoca del porto d’armi in quanto il titolare ritenuto “soggetto non più affidabile”, malgrado egli si fosse sottoposto ad analisi cliniche che avevano escluso qualsiasi abitualità nell’assunzione di sostanze stupefacenti.
In merito alla decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, il Tar ha tuttavia deciso di accogliere il ricorso del cittadino, argomentando che “il decreto di revoca gravato sia affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, oltre che da difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che la sospensione della licenza di porto d’armi di cui all’art. 75, co. 1, lett. b), del d.p.r. 309/1990 a carico di chi detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’autorità di pubblica sicurezza – come evidenziato dall’Amministrazione resistente in sede difensiva – l’esercizio del generale potere di vietare o di revocare la licenza di porto d’armi ai sensi degli artt. 1, 5, 11 e 43 del TULPS, in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall’indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione di vietare e di revocare la licenza di porto d’armi e dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni (la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle), così come è vero che il carattere isolato ed episodico della segnalazione di polizia ex art. 75 d.p.r. 309/1990 ed ex art. 1 del D.M. 28/04/1998, che disciplina i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione dal porto di fucile a uso di caccia, non esclude ab imis il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento ablativo, ivi inclusa la revoca del titolo autorizzativo rilasciato in precedenza, è anche vero però che in detto ultimo caso (la revoca) in capo all’Amministrazione si accentua l’onere istruttorio e motivazionale, a fronte dell’attenuata valenza indiziante dell’illecito rispetto all’inaffidabilità del privato (sul punto TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 151/2019).
In questa prospettiva, ritiene il Collegio che sia fondata la doglianza con la quale il ricorrente, con riguardo al singolo episodio oggetto della segnalazione del 17 aprile 2025, lamenta di aver dapprima subito la sospensione prefettizia di tre mesi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, e successivamente, sulla base dello stesso fatto e senza alcuna ulteriore istruttoria, la revoca definitiva disposta dalla Questura di Roma; ciò, senza che nel frattempo siano emersi a carico del ricorrente nuovi elementi fattuali o sopravvenienze istruttorie idonei a giustificare detta rinnovata valutazione da parte dell’Amministrazione, per l’effetto determinando la dedotta irragionevole duplicazione degli effetti sfavorevoli a carico del ricorrente per il medesimo singolo episodio oggetto della segnalazione.
Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella misura in cui l’amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento di revoca della licenza la sola sussistenza del citato episodio di detenzione per uso personale di una modica quantità di sostanze stupefacenti, per il quale il ricorrente ha già subito la sanzione prefettizia della sospensione della licenza per tre mesi e in assenza di ulteriori elementi istruttori che, in una complessiva valutazione discrezionale della condotta del ricorrente, consentano di verificare, sotto tale profilo, l’inaffidabilità del ricorrente (Tar Brescia, sez. II, sentenza n. 49/2018).
Tanto più che, dalle analisi cliniche alle quali il ricorrente si è ripetutamente sottoposto, il ricorrente è risultato negativo all’esame che misura la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo.
L’assorbente fondatezza di tali censure impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato”.




