Introdotto il reato di tortura

Ieri la Camera ha approvato in via definitiva la norma che introduce in Italia il reato di tortura. Cosa prevede? La camera dei deputati ha approvato ieri, in via definitiva, l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico. Sono stati introdotti nel codice penale due nuovi articoli: il 613 bis, che introduce il reato vero e proprio di tortura, e il 613 ter, che riguarda l’istigazione alla tortura.
In particolare l'articolo 613-bis punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Sono poi previste dall'art. 613-bis fattispecie aggravate del reato di tortura: la prima, conseguente all'opzione del delitto come reato comune, interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni. Viene, tuttavia, precisato dal terzo comma dell'art. 613-bis che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell'avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Le altre fattispecie aggravate riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo). Anche in questo caso, Il Senato ha precisato che tali fattispecie aggravate derivano "dai fatti" indicati dal primo comma. L'art. 613 ter punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Le reazioni da parte dei rappresentanti delle forze dell’ordine sono state decisamente critiche: il Segretario nazionale del Consap, Stefano Spagnoli, parla senza mezzi termini di “vergogna parlamentare”, chiedendosi “che valenza sociale si possa rilevare in alcuni articoli di questa legge già approvati dal Senato, quali la norma dell’istigazione da pubblico ufficiale punibile anche se non commessa, o anche il concetto di tortura psichica (art. 613 bis) allorquando danni psicologici all’individuo possono prodursi anche con la sola e semplice restrizione della libertà, il cui limite è pericolosamente indefinito, prova ne sia l’artificio linguistico sulle normali attività di contenzione”. Spagnoli conclude annunciando che “come sindacato inizieremo presto un tour negli uffici di polizia per mettere in guardia i colleghi e le colleghe dal rischio nell’adempimento del dovere fermamente convinti come siamo che con questa legge l’unica cosa che si arresterà sarà la polizia giudiziaria”!
Anche Amnesty international Italia, però, paradossalmente non ha espresso completa soddisfazione per questa norma di legge: “Quella approvata oggi dal Parlamento, che introduce con quasi 30 di ritardo il reato specifico di tortura nel codice penale ordinario, non è una buona legge. É carente sotto il profilo della prescrizione”, ha affermato il presidente Antonio Marchesi, che prosegue: “la definizione della fattispecie è confusa e restrittiva, scritta con la preoccupazione di escludere anziché di includere in sé tutte le forme della tortura contemporanea. Permette tuttavia di compiere un passo avanti, anche se incompleto, verso l’attuazione dell’obbligo di punire la tortura imposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984”.