Sparare in aria (una volta tanto) non è una colpa

Il Consiglio di Stato ha accolto e rinviato al Tar una questione relativa alla revoca di un porto d'armi per tentato furto, introduzione di più persone nella proprietà privata e uso dell'arma per legittima difesa con colpo esploso in aria Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione III, con ordinanza n. 5382/2017 depositata il 12 dicembre ha accolto e rinviato al Tar con sollecita fissazione di udienza di merito, una questione relativa alla revoca di un porto d'armi per tentato furto, introduzione di più persone nella proprietà privata e uso dell'arma per legittima difesa con colpo esploso in aria.

Il Collegio ha accolto le questioni difensive degli avvocati Antonio Bana (presidente dell’Assoarmieri) e Antonio Sala Della Cuna, sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora con conseguente accoglimento della richiesta cautelare considerando scriminante e dunque consentito l'uso di un arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno della propria proprietà privata, quando non vi è resistenza e vi è pericolo di aggressione con richiamo all'art. 52 comma 2 e 3 del codice penale, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 2006 numero 59. Inoltre anche la questione della tipologia dell'arma usata e il livello di pericolo collegato alla ricaduta verso il basso del proiettile pari a 5,3 joule è stata considerata positivamente.
In definitiva si ritornerà avanti al Tar Brescia per confermare che con la condotta del privato cittadino nessun pericolo per la pubblica amministrazione e nessun bene giuridico è stato altresì messo in pericolo con l'azione di difesa posta in essere. Si tratta di un precedente molto importante per la tutela dei cittadini che si trovano a dover far uso dell’arma per difendere la propria vita o i propri beni.