Motivi ostativi al rilascio del porto d’armi: cosa cambia

Anche sui motivi ostativi al rilascio del porto d'armi (art. 43 Tulps) il recepimento della direttiva ha cambiato le cose. Come? Il decreto legislativo 104 del 2018, che recepisce la direttiva 2017/853, si occupa anche dell’ormai infinita questione dei motivi ostativi al rilascio del porto d’armi ex articolo 43 del Tulps. L’articolo 3 del decreto, in particolare, modifica l’articolo 43 Tulps stabilendo che “all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,»”.
Cosa cambia, nella pratica? Non poco: prima, in sostanza, questure e prefetture rifiutavano automaticamente il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi a chi fosse stato condannato a una pena detentiva per delitti non colposi contro le persone e per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, anche se il reato risaliva a un passato remoto ed era intervenuta quindi la riabilitazione; con l’attuale formulazione dell’articolo 43, invece, si chiarisce che se è intervenuta riabilitazione, il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del porto d’armi non può essere automatico, bensì può essere solo facoltativo, avendo quindi riguardo alla singola situazione personale del richiedente. In altre parole: non basta la singola condanna (purché sia intervenuta riabilitazione) per rifiutare il porto d’armi, occorrono ulteriori motivazioni, quali per esempio nuove condanne per ulteriori reati o condotte che facciano presumere che il soggetto non dia sufficiente affidamento di non abusare delle armi.