5. Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.
L'articolo 4 bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni (1) (2).
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma (1) (2) (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2 della 1. 36/90.
(2) Cfr. nota (3) sub art. 1 1. 2-10-1967, n. 895.
(3) Con sent. del 18-6-1991, n. 285 la Corte cost. ha dichiarato costituzionalmente legittima l'equiparazione, a fini sanzionatori, fra l'ipotesi di porto d'arma giocattolo con canna non occlusa dal tappo rosso e l'ipotesi di porto di arma comune da sparo.
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